Cassazione Penale, Ordinanza n. 03678/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La precedente condanna per il reato contestato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata all'esito di giudizio abbreviato per falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità o sulle proprie qualità personali. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il compendio probatorio non fosse idoneo a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la condotta contestata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio per cui il reato si integra anche quando il soggetto renda plurime dichiarazioni tra loro divergenti sulle proprie generalità, senza che rilevi l'impossibilità di accertare le vere generalità o il fatto che in una delle occasioni abbia eventualmente detto il vero. È stato inoltre rilevato che il ricorrente non si era confrontato compiutamente con la motivazione d'appello, la quale aveva valorizzato la produzione difensiva di un passaporto recante generalità diverse da quelle contestate.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
La falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali può essere integrata anche dalla formulazione di dichiarazioni multiple e tra loro difformi sulle proprie generalità; non è necessario che si riesca ad accertare la vera identità del dichiarante.
art. 606 c.p.p.
Sono stati dedotti vizio di motivazione e violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità anche la condotta di chi fornisca più versioni divergenti delle proprie generalità, poiché la falsità può desumersi dalla pluralità e incompatibilità delle dichiarazioni rese.
- Ai fini della configurabilità del reato non è निर्णunced necessario l'accertamento delle vere generalità dell'autore, né esclude la punibilità il fatto che in una delle occasioni abbia eventualmente dichiarato il vero.
- Il ricorso per cassazione fondato su violazione di legge e vizio di motivazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a una contestazione generica della tenuta probatoria.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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