Sentenza del 19/08/2015 n. 16973 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - ICI - Costruzioni strumentali necessarie all'attività agricola - Immobile utilizzato per la trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci - Ruralità - Configurabilità - Esenzione dall'imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato l'avviso ICI relativo all'anno 2003. Secondo il Comune, il fabbricato, essendo intestato alla cooperativa e accatastato nel catasto fabbricati, non avrebbe potuto essere qualificato come rurale dal giudice tributario senza una preventiva variazione catastale nella categoria D/10. Il Comune contestava inoltre l'applicazione retroattiva delle norme che riconoscevano la ruralità delle costruzioni strumentali destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Comune, confermando l'esenzione dall'ICI del fabbricato utilizzato dalla cooperativa per la trasformazione dei prodotti agricoli dei soci. Ha stabilito che la norma sulla ruralità ha natura interpretativa e quindi si applica anche alle annualità anteriori alla sua entrata in vigore, comprese quelle oggetto della controversia. Non rilevano né la distinzione tra la cooperativa proprietaria dell'immobile e i soci titolari dei terreni agricoli, né l'iscrizione dell'immobile nel catasto fabbricati. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, convertito nella L. n. 133 del 1994, come modificato dal D.L. n. 159 del 2007, art. 42-bis, convertito nella L. n. 222 del 2007
Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c., e in particolare destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi.
La norma riconosce la ruralità, e quindi l'esenzione ICI, agli immobili strumentali utilizzati dalle cooperative agricole per le attività indicate, senza richiedere che la cooperativa sia proprietaria dei terreni agricoli dei soci.
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, comma 1, lettera a)
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
La disciplina generale dell'ICI considera rilevante il possesso di fabbricati, ma la successiva normativa interpretativa esclude dal concetto di fabbricato imponibile le unità immobiliari che possiedono i requisiti di ruralità.
D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito nella L. n. 14 del 2009
Non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9.
La disposizione ha natura di interpretazione autentica e produce effetti retroattivi: l'accatastamento dell'immobile non impedisce il riconoscimento della ruralità ai fini ICI.
D.Lgs. n. 504 del 1992, disciplina ICI
I fabbricati rurali strumentali che possiedono i requisiti previsti dalla normativa speciale non costituiscono fabbricati imponibili ai fini ICI.
Corte costituzionale, sentenza n. 227 del 2009
La Corte ha confermato la natura interpretativa e retroattiva della disciplina sulla ruralità e ha dichiarato incostituzionale la limitazione alla restituzione dell'ICI indebitamente versata per le annualità precedenti al 2008.
D.P.R. n. 601 del 1973, titolo III
La normativa agevolativa prevista per le cooperative agricole costituisce un elemento sistematico coerente con il riconoscimento della natura agricola delle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti dei soci.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Poiché il ricorso del Comune è stato respinto, sono stati dichiarati sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Un fabbricato utilizzato da una cooperativa agricola per manipolare, trasformare, conservare, valorizzare o commercializzare i prodotti agricoli dei soci può essere qualificato come rurale strumentale ed essere esente dall'ICI.
- Per il riconoscimento della ruralità non è necessario che il proprietario del fabbricato sia anche proprietario dei terreni agricoli asserviti: è sufficiente il collegamento funzionale dell'immobile con l'attività agricola dei soci.
- L'iscrizione dell'immobile nel catasto fabbricati, compresa una categoria diversa da D/10, non esclude automaticamente la ruralità né impedisce al giudice tributario di accertarla incidentalmente.
- La ruralità deve essere verificata in base alla destinazione effettiva e strumentale dell'immobile e alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa fiscale, non esclusivamente sulla base della classificazione catastale.
- Le norme interpretative che qualificano come non imponibili i fabbricati rurali possono applicarsi retroattivamente alle annualità ICI anteriori, purché l'immobile possedesse già in concreto i requisiti di ruralità nel periodo d'imposta considerato.
- La successiva abrogazione della disciplina ai fini dell'IMU non elimina gli effetti della normativa previgente per le annualità ICI già maturate.
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