Regolamento (UE) 2018/963
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/963 della Commissione, del 6 luglio 2018, relativo all'assegnazione alla Spagna di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM 8c e 9a, ad eccezione del Golfo di Cadice
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione assegna alla Spagna tre giorni aggiuntivi in mare per le navi interessate, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca comunicate per il periodo di riferimento. La misura modifica in concreto il massimale di giorni autorizzabili nelle divisioni CIEM 8c e 9a, escluso il Golfo di Cadice, portandolo a 129 giorni per il periodo 1° febbraio 2018-31 gennaio 2019. Il provvedimento è adottato dalla Commissione in applicazione del regolamento (UE) 2018/120 e ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri.
Assegnazione alla Spagna di 3 giorni aggiuntivi in mare per il 2018-2019 nelle divisioni CIEM 8c e 9a, escluso il Golfo di Cadice, per talune attività di pesca con attrezzi regolamentati.
Ambito di applicazione
Si applica alla Spagna, in quanto Stato membro di bandiera che può autorizzare le proprie navi battenti bandiera a operare nelle divisioni CIEM 8c e 9a, ad eccezione del Golfo di Cadice, nel periodo dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2019. Riguarda le navi dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo. L’effetto è limitato all’aumento dei giorni in mare autorizzabili rispetto al massimale previsto dal regolamento (UE) 2018/120; non introduce regimi diversi per altri Stati membri o altre zone.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/963 della Commissione: assegnazione alla Spagna di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM 8c e 9a, ad eccezione del Golfo di Cadice
Il regolamento dà attuazione al meccanismo previsto dal regolamento (UE) 2018/120 per la gestione dei giorni di presenza in mare delle navi che esercitano determinate attività di pesca nel 2018-2019. La Commissione, preso atto delle cessazioni definitive di attività di pesca comunicate dalla Spagna, incrementa il contingente di giorni autorizzabili per le navi interessate.
Contesto normativo e base giuridica
Il provvedimento richiama il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, che fissa per il 2018 le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici e disciplina, nell’allegato IIB, il regime dei giorni di presenza in mare per alcune categorie di navi. In particolare, il punto 8 dell’allegato IIB consente alla Commissione di assegnare giorni supplementari sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca verificatesi nel periodo 1° febbraio 2017-31 gennaio 2018.
Presupposti dell’assegnazione
La Spagna ha presentato domanda il 26 marzo 2018, ai sensi del punto 8.1 dell’allegato IIB del regolamento (UE) 2018/120, confermando che 9 navi avevano cessato definitivamente l’attività di pesca nel periodo rilevante. La Commissione ha valutato i dati trasmessi applicando il metodo di calcolo di cui al punto 8.2 dell’allegato IIB e ha ritenuto opportuno attribuire giorni ulteriori.
Contenuto della misura
L’articolo 1 stabilisce che il numero massimo di giorni in mare in cui la Spagna può autorizzare una nave battente bandiera spagnola a trovarsi nelle divisioni CIEM 8c e 9a, escluso il Golfo di Cadice, con a bordo o utilizzando attrezzi regolamentati e senza condizioni speciali, è elevato a 129 giorni per il periodo dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2019. L’aumento deriva dall’assegnazione di 3 giorni aggiuntivi, destinati alle navi contemplate dall’allegato IIB del regolamento di base.
Ambito soggettivo e oggettivo
La misura interessa le navi dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo. L’applicazione è limitata alle divisioni CIEM 8c e 9a, con esclusione espressa del Golfo di Cadice.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre il suo carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Assegnazione dei giorni aggiuntivi
Sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca tra il 1° febbraio 2017 e il 31 gennaio 2018, e tenuto conto del metodo di calcolo previsto dall’allegato IIB, punto 8.2, del regolamento (UE) 2018/120, la Commissione assegna alla Spagna 3 giorni aggiuntivi in mare per le navi di cui al punto 1 dell’allegato IIB per il periodo dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2019.
Nuovo massimale di giorni in mare
Il numero massimo di giorni in mare in cui la Spagna può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nelle divisioni CIEM 8c e 9a, ad eccezione del Golfo di Cadice, avendo a bordo o utilizzando attrezzi regolamentati e senza essere soggetta a condizioni speciali, è portato a 129 giorni.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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