Cassazione Penale, Sentenza n. 8488/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Brescia dell'11/02/2022, nella quale Pirau Artenie era stato condannato per guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada, comma 2, lett. c), comma 2-bis e 2-sexies). Il Procuratore Generale ha denunciato: (i) violazione di legge nella determinazione della pena, per aver il Tribunale omesso di raddoppiare la pena edittale previsto dall'art. 186, comma 2-bis (nel caso di conducente con tasso alcolemico > 1,5 g/l che provoca un incidente) e per non aver rispettato il limite minimo previsto per l'aggravante (un anno di arresto ed euro 3.000 di ammenda); (ii) omissione dell'obbligatoria confisca del veicolo ex art. 186, comma 2, lett. c) e art. 187 cod. strada, nonostante il mezzo fosse formalmente intestato all'imputato e risultasse utilizzato anche in modo condiviso con la madre.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente ai motivi proposti. Ha ritenuto che il Tribunale abbia errato nel calcolare la pena: pur avendo riconosciuto l'aggravante (incidente provocato con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), il giudice ha adottato la pena base della fattispecie non aggravata omettendo il raddoppio previsto dall'art. 186, comma 2-bis. Ha altresì ritenuto infondata l'esclusione della confisca operata dal Tribunale, perché la valutazione della titolarità e della disponibilità del veicolo (formale intestazione al PIRAU e utilizzo condiviso) è stata contraddittoria e priva di adeguata motivazione rispetto alle dichiarazioni della madre. Per questi vizi la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla determinazione della pena e all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (confisca) e ha disposto il rinvio al Tribunale di Brescia in diversa composizione per nuovo giudizio su tali punti.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
"le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate"
La Corte interpreta che, quando il conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l provoca un incidente, le sanzioni previste dal comma 2 vanno raddoppiate; ciò comporta il raddoppio della pena base (inclusi i minimi edittali) e l'osservanza dei limiti minimi aggravati.
art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada
"è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato"
La confisca del veicolo è obbligatoria in caso di condanna per la fattispecie aggravata; l'eccezione opera solo se il veicolo appartiene a una persona estranea al reato nel senso di effettivo dominio/possesso non occasionale.
art. 187 cod. strada
Normativa collegata alle sanzioni/accessorie in materia di guida in stato di ebbrezza e alla disciplina di misure cautelari/pertinenti al veicolo; richiamata in relazione all'obbligo di confisca previsto dall'art. 186.
Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)
La nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato non si limita alla titolarità formale: va valutata come effettivo e concreto dominio (possesso o detenzione non occasionali). La semplice dichiarazione di terzi non prevale senza congrua valutazione degli elementi oggettivi (intestazione formale, uso, disponibilità, pagamenti).
Massime di principio
- Se il giudice riconosce l'aggravante prevista dall'art. 186 (es. incidente provocato con tasso alcolemico > 1,5 g/l), è obbligatorio applicare il raddoppio delle sanzioni previsto dal comma 2-bis e rispettare i limiti minimi derivanti dal raddoppio.
- La confisca del veicolo è misura obbligatoria in caso di condanna per la fattispecie aggravata (art. 186, comma 2, lett. c); l'eccezione per "persona estranea al reato" richiede prova dell'effettivo dominio/possesso non occasionale, non è sufficiente la sola intestazione formale.
- La valutazione giudiziale deve collegare in modo coerente i dati oggettivi (intestazione, utilizzo, modalità di acquisto e disponibilità) con le dichiarazioni difensive; contraddizioni o omissioni logiche nella motivazione possono portare all'annullamento e al rinvio.
- In situazioni simili, gli atti probatori relativi alla proprietà e all'uso del veicolo (documenti di acquisto/finanziamento, polizze, testimonianze, pratiche di uso quotidiano) vanno raccolti e valutati con attenzione perché sono determinanti per l'applicabilità della confisca.
- In caso di irregolare determinazione della pena (omesso raddoppio o mancato rispetto dei minimi), la Corte può annullare la sentenza limitatamente alla determinazione della pena e delle sanzioni accessorie e disporre il rinvio per nuovo giudizio sulla sola quantificazione.
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