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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23920/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione del decreto della Corte d'appello di Bari del 14/09/2023 che, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Bari, aveva ridotto a un anno la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata ad Abrusci, revocato l'obbligo di soggiorno e confermato il resto del provvedimento. Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011 e carenza/appertenza della motivazione sulla riconducibilità della ricorrente alla categoria di "chi vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" e sulla valutazione della pericolosità sociale (traendo acriticamente elementi da procedimenti penali pendenti, senza considerare l'origine lecita del patrimonio e provvedimenti di sgravio fiscale); (2) violazione dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011 e carenza/appertenza della motivazione sull'attualità della pericolosità, sostenendo che i fatti più recenti erano troppo remoti rispetto ai termini di riferimento (art. 14, comma 2-ter d.lgs. 159/2011). Inoltre, la difesa ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 nella parte in cui limita il ricorso per Cassazione alle sole violazioni di legge, sostenendo un contrasto con gli artt. 3, 24, 27 Cost. e con l'art. 6 CEDU e art. 117 Cost.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, in materia di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (art. 10, comma 3 e art. 27, comma 2, d.lgs. 159/2011) e che il vizio di motivazione è deducibile in Cassazione solo quando la motivazione risulti inesistente o meramente apparente, ossia totalmente avulsa dalle risultanze processuali o composta da asserzioni apodittiche. Sul merito della motivazione della Corte d'appello, la Cassazione ha ritenuto che quest'ultima abbia correttamente valutato gli elementi (compresi atti di procedimenti penali pendenti e la sistematicità delle condotte) e abbia fornito una motivazione non apparente, con adeguata valutazione tanto della fase constatativa quanto di quella prognostica della pericolosità. La questione costituzionale proposta è stata ritenuta non manifestamente fondata, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha già dichiarato costituzionalmente compatibile il limite di ricorso in Cassazione alle violazioni di legge per le misure di prevenzione. Infine, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per colpa nell'aver proposto motivi manifestamente inammissibili.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011 - art. 10, comma 3

    Limita la possibilità di ricorso per Cassazione in materia di misure di prevenzione alle sole ipotesi di violazione di legge; così interpretato dalla Corte come compatibile con Costituzione e CEDU.

  • d.lgs. 159/2011 - art. 1, comma 1, lett. b)

    "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose"

    Usato dalla Corte come criterio per qualificare la ricorrente quale soggetto abitualmente dedito a proventi illeciti; la valutazione può fondarsi anche su elementi emersi in procedimenti penali non definitivi, purché accompagnata da adeguata motivazione.

  • d.lgs. 159/2011 - art. 14, comma 2-ter

    Prevede la verifica, anche officiosa, della pericolosità sociale quando lo stato di detenzione si è protratto per almeno due anni; la Corte ha ritenuto irrilevante, nel caso, l'argomento difensivo basato su tale disposizione rispetto alla decisione impugnata.

  • d.lgs. 159/2011 - art. 7, comma 1; art. 10, comma 2

    Impongono l'obbligo di motivare il decreto del giudice d'appello; la Cassazione consente censure di motivazione in cassazione solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente, configurando violazione di legge.

  • cod. proc. pen. - art. 125, comma 3

    Richiamato in combinato disposto con il d.lgs. 159/2011 come obbligo di motivazione dei provvedimenti di appello in materia di prevenzione.

  • cod. proc. pen. - art. 606, comma 1, lett. e)

    Indica che il vizio di motivazione non è deducibile in Cassazione salvo che si configuri come motivazione inesistente o meramente apparente; richiamato per escludere la censura tipica del vizio logico-argomentativo non configurante violazione di legge.

  • cod. proc. pen. - art. 616

    Consente la condanna alle spese e l'addebito di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o con colpa; applicato per il pagamento di euro 3.000.

  • Costituzione Italiana - artt. 3, 24, 27

    Richiamati dalla difesa per sostenere la presunta incompatibilità dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 con i principi di uguaglianza, diritto di difesa e garanzie penali; la Corte di Cassazione ha ritenuto tali censure non manifestamente fondate alla luce della giurisprudenza costituzionale.

  • Convenzione EDU - art. 6

    Invocato dalla difesa (mediante riferimento all'art. 117 Cost.); la Corte ha ritenuto che il limite di accesso alla Cassazione non leda l'essenza del diritto di accesso a un giudice previsto dall'art. 6 CEDU.

  • Corte costituzionale - pronunce richiamate (es. n. 106/2015, n. 321/2004, n. 24/2019)

    Giurisprudenza costituzionale che ha già dichiarato compatibile la disciplina che limita il ricorso in Cassazione alle violazioni di legge in materia di misure di prevenzione; citata per respingere la questione di legittimità costituzionale.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammesso prevalentemente per violazione di legge; il vizio di motivazione è sindacabile solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente (totale avulsione dalle risultanze o argomentazioni apodittiche).
  • Il giudice della prevenzione può basare la propria valutazione su elementi emersi in procedimenti penali pendenti o su dati non valutati in procedimenti penali, purché espliciti e congruamente motivati sia nella fase constatativa sia in quella prognostica.
  • La valutazione dell'attualità della pericolosità sociale può essere fondata sulla sistematicità e continuità delle condotte criminose e non richiede necessariamente sentenze definitive di condanna; esiti assolutori successivi o cause estintive possono comunque incidere sulla valutazione.
  • La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o sostituirsi al giudice di merito in ordine alla valutazione probatoria; eventuali divergenze di apprezzamento degli elementi di fatto non sono rimediabili in sede di legittimità salvo errori di diritto o motivazione inesistente.
  • La proposta di questione costituzionale rispetto al divieto di ricorrere per motivi di motivazione deve confrontarsi con la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale: se questa ha già dichiarato compatibile la norma, la questione rischia di essere ritenuta non manifesta e dunque inammissibile.
  • In caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato la parte può essere condannata alle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso.

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