Ordinanza n. 102/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di aggiudicazione a Sicurtransport s.p.a. della gara indetta da AMTS s.p.a. avente ad oggetto “Affidamento per mesi dodici rinnovabili per ulteriori mesi dodici del servizio di vigilanza privata armata da espletarsi presso parcheggi e strutture di proprietà di AMTS” - CIG: B7B5458427, trasmesso a Europolice s.r.l. con nota 28 gennaio 2026 (protocollata il successivo 29 gennaio 2026 al n. 2533/26), trasmessa via pec in data 29 gennaio 2026; - dell’appena citata nota di trasmissione 28-29 gennaio 2026 e delle note 16 gennaio 2026, ad essa allegate, con le quali la Stazione appaltante ha chiesto la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione rispettivamente su due quotidiani e sulla G.U.R.S.; - di tutti gli atti della procedura ad evidenza pubblica, ivi compresi i verbali della Commissione di gara – anche in seduta riservata – con particolare riferimento al verbale del 20 novembre 2025; - ove occorra della lex specialis di gara, del bando e del capitolato tecnico, con espressa richiesta di declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto stipulato nelle more del giudizio tra A.M.T.S. e Sicurtransport s.p.a. e, sempre nel caso in cui dovesse essere stipulato il contratto d’appalto tra la Stazione appaltante e la controinteressata, di subentro nel contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c.p.a. b) per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento di aggiudicazione a Sicurtransport s.p.a. della gara indetta da AMTS s.p.a. avente ad oggetto “Affidamento per mesi dodici rinnovabili per ulteriori mesi dodici del servizio di vigilanza privata armata da espletarsi presso parcheggi e strutture di proprietà di AMTS” - CIG: B7B5458427, trasmesso a Europolice s.r.l. con nota 28 gennaio 2026 (protocollata il successivo 29 gennaio 2026 al n. 2533/26), trasmessa via pec in data 29 gennaio 2026; - dell’appena citata nota di trasmissione 28-29 gennaio 2026 e delle note 16 gennaio 2026, ad essa allegate, con le quali la Stazione appaltante ha chiesto la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione rispettivamente su due quotidiani e sulla G.U.R.S.; - di tutti gli atti della procedura ad evidenza pubblica, ivi compresi i verbali della Commissione di gara – anche in seduta riservata – con particolare riferimento al verbale del 20 novembre 2025; - ove occorra della lex specialis di gara, del bando e del capitolato tecnico, sempre con espressa richiesta di declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto stipulato nelle more del giudizio tra A.M.T.S. e Sicurtransport s.p.a. e, sempre nel caso in cui dovesse essere stipulato il contratto d’appalto tra la Stazione appaltante e la controinteressata, di subentro nel contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione a Sicurtransport s.p.a. della gara per l'affidamento del servizio di vigilanza privata armata presso parcheggi e strutture di AMTS
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Europolice s.r.l. ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, l'aggiudicazione della procedura di gara indetta da AMTS s.p.a. per un servizio di vigilanza privata armata della durata di dodici mesi, rinnovabile per ulteriori dodici. Sono stati contestati anche la nota di trasmissione dell'aggiudicazione, gli atti di pubblicazione, i verbali della commissione di gara, con particolare riferimento al verbale del 20 novembre 2025, e, ove occorrente, la lex specialis, il bando e il capitolato tecnico. La ricorrente ha chiesto inoltre la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto e il subentro ai sensi dell'art. 124 c.p.a. L'ordinanza cautelare non espone nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Ha ritenuto decisiva la durata e la tipologia dell'appalto, destinato a svolgersi con continuità: qualora la ricorrente risultasse vittoriosa nel merito, potrebbe comunque conseguire, pur con differimento temporale, la gestione del servizio per un periodo pari a quello posto a gara. Il Collegio ha inoltre valorizzato la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito al 6 maggio 2026. Non è stata espressa una valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per difetto di periculum in mora.
art. 124 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per chiedere, in caso di stipula del contratto, la declaratoria di inefficacia e il subentro; l'ordinanza non decide tali domande nel merito.
Massime di principio
- In un appalto di servizi destinato a svolgersi con continuità, la domanda cautelare può essere respinta per difetto di periculum in mora quando, anche in caso di successiva vittoria nel merito, il ricorrente possa ancora conseguire la gestione del servizio per una durata pari a quella posta a gara, sebbene con differimento temporale.
- La sollecita fissazione dell'udienza di merito può concorrere a escludere il periculum in mora, in quanto riduce il periodo di attesa della decisione definitiva.
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