Cassazione Penale, Sentenza n. 43077/2022 del 14/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto aggravato commesso in un immobile di Lanciano, sostenendo che l'aggiudicazione dell'immobile a Di Domenico Marco era nulla per violazione dell'art. 1261 c.c. e dell'art. 579 c.p.c. (accordo di retrocessione/partecipazione vietata all'asta), e quindi mancava il requisito dell'altruità delle cose sottratte. Hanno dedotto che esisteva un patto per cui, dopo l'aggiudicazione, Di Domenico avrebbe trasferito l'immobile ai precedenti proprietari e che l'aggiudicazione doveva considerarsi nulla.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che l'aggiudicazione mantiene efficacia sino a che non sia stata dichiarata nulla mediante i rimedi previsti dalla legge (art. 617 c.p.c. per le opposizioni), che risulta provato che Di Domenico ha anticipato l'importo dell'aggiudicazione e quindi è da considerarsi aggiudicatario; conseguentemente non è venuto meno il requisito dell'altruità e la qualificazione del fatto come furto non è censurabile. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 2 cod. proc. pen.
Richiama il dovere del giudice penale di accertare i fatti; i giudici di merito hanno valutato la questione della validità dell'aggiudicazione ritenendo però che essa resti efficace fino a eventuale annullamento secondo le vie civili.
art. 1261 cod. civ.
Richiamata dalla difesa come norma ostativa all'aggiudicazione per accordo di retrovendita; la Corte ha ritenuto che la presunta violazione non invalida automaticamente l'aggiudicazione in sede penale senza il previo esperimento dei rimedi civili o prova contraria sulla effettiva titolarità.
art. 579 cod. proc. civ.
Norma che vieta la partecipazione all'incanto a determinate persone; la Corte ha osservato che l'eventuale patto volto a eludere tale divieto non annulla automaticamente l'aggiudicazione e che può configurarsi un caso di "interposizione reale" non sufficiente a privare di efficacia l'atto fino a impugnazione.
art. 1418 cod. civ.
Norma sulla nullità del negozio giuridico; richiamata dalla difesa per sostenere la nullità dell'accordo, ma la Corte ha ritenuto che la presunta nullità non incide sulla efficacia dell'aggiudicazione in assenza di pronuncia civile che la accerti.
art. 617 cod. proc. civ.
Norma che disciplina le opposizioni esecutive e i termini per impugnare atti esecutivi: la Corte ha sottolineato che le contestazioni sulla regolarità dell'aggiudicazione devono essere esperite con i rimedi civilistici previsti (opposizione ex art. 617) entro i termini perentori, altrimenti l'aggiudicazione mantiene efficacia.
Massime di principio
- La nullità o l'illegittimità di un'aggiudicazione d'asta non viene automaticamente riconosciuta in sede penale: va esperito il rimedio civile (opposizione o impugnazione) nei termini previsti; fino ad allora il titolo è efficace.
- Per la configurazione del reato di furto è determinante l'altruità materiale e giuridica della cosa al momento del fatto: se l'aggiudicatario ha pagato e ha titolo formale, la proprietà è presumibilmente altrui rispetto a chi occupa l'immobile.
- Accordi privati (es. patto di retrovendita) volti ad aggirare il divieto di partecipazione all'asta possono essere rilevanti, ma la loro efficacia/nullità deve essere accertata nel giudizio civile; non sempre valgono a escludere il reato in sede penale.
- La nozione di 'interposizione reale' può essere qualificata diversamente: l'esistenza di un'interposizione non esonera automaticamente dalla disciplina dell'art. 579 c.p.c. né cancella gli effetti formali dell'aggiudicazione senza pronuncia civile.
- Chi intende difendersi dalla contestazione penale sostenendo l'assenza dell'altruità deve provare in modo solido la mancanza di titolo dell'aggiudicatario (ad es. dimostrando l'assenza del pagamento o l'effettiva interposizione), o aver previamente impugnato l'aggiudicazione nei termini previsti.
- Prassi operativa consigliata: prima di reintegrare o di sottrarre beni da un immobile aggiudicato, agire tempestivamente con i mezzi civili per ottenere la declaratoria di nullità o l'accertamento della titolarità; raccogliere documentazione sul pagamento dell'aggiudicazione e sugli eventuali patti privati.
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