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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43077/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto aggravato commesso in un immobile di Lanciano, sostenendo che l'aggiudicazione dell'immobile a Di Domenico Marco era nulla per violazione dell'art. 1261 c.c. e dell'art. 579 c.p.c. (accordo di retrocessione/partecipazione vietata all'asta), e quindi mancava il requisito dell'altruità delle cose sottratte. Hanno dedotto che esisteva un patto per cui, dopo l'aggiudicazione, Di Domenico avrebbe trasferito l'immobile ai precedenti proprietari e che l'aggiudicazione doveva considerarsi nulla.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che l'aggiudicazione mantiene efficacia sino a che non sia stata dichiarata nulla mediante i rimedi previsti dalla legge (art. 617 c.p.c. per le opposizioni), che risulta provato che Di Domenico ha anticipato l'importo dell'aggiudicazione e quindi è da considerarsi aggiudicatario; conseguentemente non è venuto meno il requisito dell'altruità e la qualificazione del fatto come furto non è censurabile. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 2 cod. proc. pen.

    Richiama il dovere del giudice penale di accertare i fatti; i giudici di merito hanno valutato la questione della validità dell'aggiudicazione ritenendo però che essa resti efficace fino a eventuale annullamento secondo le vie civili.

  • art. 1261 cod. civ.

    Richiamata dalla difesa come norma ostativa all'aggiudicazione per accordo di retrovendita; la Corte ha ritenuto che la presunta violazione non invalida automaticamente l'aggiudicazione in sede penale senza il previo esperimento dei rimedi civili o prova contraria sulla effettiva titolarità.

  • art. 579 cod. proc. civ.

    Norma che vieta la partecipazione all'incanto a determinate persone; la Corte ha osservato che l'eventuale patto volto a eludere tale divieto non annulla automaticamente l'aggiudicazione e che può configurarsi un caso di "interposizione reale" non sufficiente a privare di efficacia l'atto fino a impugnazione.

  • art. 1418 cod. civ.

    Norma sulla nullità del negozio giuridico; richiamata dalla difesa per sostenere la nullità dell'accordo, ma la Corte ha ritenuto che la presunta nullità non incide sulla efficacia dell'aggiudicazione in assenza di pronuncia civile che la accerti.

  • art. 617 cod. proc. civ.

    Norma che disciplina le opposizioni esecutive e i termini per impugnare atti esecutivi: la Corte ha sottolineato che le contestazioni sulla regolarità dell'aggiudicazione devono essere esperite con i rimedi civilistici previsti (opposizione ex art. 617) entro i termini perentori, altrimenti l'aggiudicazione mantiene efficacia.

Massime di principio

  • La nullità o l'illegittimità di un'aggiudicazione d'asta non viene automaticamente riconosciuta in sede penale: va esperito il rimedio civile (opposizione o impugnazione) nei termini previsti; fino ad allora il titolo è efficace.
  • Per la configurazione del reato di furto è determinante l'altruità materiale e giuridica della cosa al momento del fatto: se l'aggiudicatario ha pagato e ha titolo formale, la proprietà è presumibilmente altrui rispetto a chi occupa l'immobile.
  • Accordi privati (es. patto di retrovendita) volti ad aggirare il divieto di partecipazione all'asta possono essere rilevanti, ma la loro efficacia/nullità deve essere accertata nel giudizio civile; non sempre valgono a escludere il reato in sede penale.
  • La nozione di 'interposizione reale' può essere qualificata diversamente: l'esistenza di un'interposizione non esonera automaticamente dalla disciplina dell'art. 579 c.p.c. né cancella gli effetti formali dell'aggiudicazione senza pronuncia civile.
  • Chi intende difendersi dalla contestazione penale sostenendo l'assenza dell'altruità deve provare in modo solido la mancanza di titolo dell'aggiudicatario (ad es. dimostrando l'assenza del pagamento o l'effettiva interposizione), o aver previamente impugnato l'aggiudicazione nei termini previsti.
  • Prassi operativa consigliata: prima di reintegrare o di sottrarre beni da un immobile aggiudicato, agire tempestivamente con i mezzi civili per ottenere la declaratoria di nullità o l'accertamento della titolarità; raccogliere documentazione sul pagamento dell'aggiudicazione e sugli eventuali patti privati.

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