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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14822/2025 del 02/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attrice-appellante)

La controversia

Una persona danneggiata aveva convenuto davanti al Tribunale il condominio nel cui complesso si era verificato un sinistro, chiedendo il risarcimento dei danni subiti per la presenza a terra, poco visibile, di un tubo da cantiere durante lavori di manutenzione. Il condominio aveva chiamato in causa l'impresa esecutrice dei lavori, la quale aveva a sua volta chiamato la propria assicuratrice. Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria. La parte soccombente aveva proposto appello, ma la Corte d'appello di Napoli aveva dichiarato il gravame improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ritenendo tardivo o ritualemente mancante il deposito telematico dell'atto d'appello notificato via PEC e, inoltre, inammissibile la costituzione della compagnia assicuratrice per difetto di prova della successione a titolo particolare. Nel ricorso per cassazione sono stati formulati due motivi: 1) violazione dell'art. 9, comma 1-bis, l. 53/1994 e falsa applicazione delle norme sul deposito dell'atto di appello, sostenendo che esiste un doppio binario tra deposito cartaceo e telematico e che il deposito dell'originale cartaceo non poteva determinare improcedibilità; 2) violazione degli artt. 347, 348 e 165 c.p.c., sostenendo che l'improcedibilità di cui all'art. 348 c.p.c. colpisce solo la costituzione fuori termine e non i vizi formali della costituzione, quando questa sia tempestiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che la tempestiva costituzione dell'appellante, con deposito cartaceo della copia dell'atto di appello notificato via PEC anziché dell'originale telematico, non determina improcedibilità dell'impugnazione, ma integra al più una nullità formale sanabile se l'atto ha raggiunto il suo scopo. Ha inoltre ribadito che l'improcedibilità ex art. 348, comma 1, c.p.c. si verifica solo in caso di costituzione tardiva e non per inosservanza delle forme della costituzione, quando questa è avvenuta tempestivamente. Di conseguenza la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché esamini nuovamente il merito dell'appello e compia gli accertamenti in fatto mancanti.

Norme richiamate

  • art. 348, comma 1, c.p.c.

    l'improcedibilità dell'appello opera soltanto quando la costituzione dell'appellante sia tardiva; non è applicabile alla mera irregolarità formale della costituzione tempestiva

  • art. 347 c.p.c.

    richiamato per delimitare le modalità e i termini di costituzione dell'appellante

  • art. 165 c.p.c.

    richiamato in relazione alla disciplina della costituzione in giudizio e ai suoi adempimenti formali

  • art. 9, comma 1-bis, L. 53/1994

    richiamato a sostegno della disciplina sulla notificazione telematica e del rapporto tra deposito cartaceo e telematico dell'atto notificato via PEC

  • art. 83, d.l. 18/2020

    richiamato solo per la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid-19

  • art. 36, comma 1, d.l. 23/2020

    richiamato solo per la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid-19

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base del dedotto vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso

Massime di principio

  • La dichiarazione di improcedibilità dell'appello non può essere fondata su meri vizi formali della costituzione quando l'appellante si sia costituito tempestivamente; l'improcedibilità presuppone il mancato rispetto del termine di costituzione, non l'inosservanza delle sole modalità del deposito.
  • Il deposito cartaceo della copia dell'atto di appello notificato via PEC, in luogo del deposito telematico dell'originale, integra una irregolarità formale sanabile e non determina di per sé la chiusura in rito del gravame, se l'atto ha raggiunto il suo scopo.
  • In materia di impugnazioni, l'interpretazione delle norme processuali deve evitare un formalismo eccessivo incompatibile con la finalità di decisione nel merito, soprattutto quando la parte abbia comunque dato prova della ritualità della propria costituzione.
  • Quando l'appello è stato definito erroneamente in rito senza esame del merito, il giudice di legittimità deve cassare la sentenza e rinviare al giudice di merito per i necessari accertamenti in fatto.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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