Cassazione Penale, Sentenza n. 9936/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riammissione al regime della semilibertà presentata dall'Urciuoli dopo la sospensione della misura causata dall'arresto del figlio. Il ricorso censura la motivazione del Tribunale, che avrebbe presunto senza elementi concreti la conoscenza e la connivenza del ricorrente rispetto alle attività illecite del figlio e ha ritenuto inidonea, senza verificarla, la nuova offerta di lavoro presso la cooperativa Dorcas; inoltre il Tribunale avrebbe omesso di considerare le relazioni psicologiche favorevoli e il comportamento precedente del ricorrente in semilibertà.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale illogica e contraddittoria, ha evidenziato l'omissione della valutazione delle relazioni psicologiche favorevoli, l'assenza di elementi che provassero la conoscenza o la partecipazione del ricorrente ai reati del figlio e la mancata verifica dell'idoneità concreta della proposta lavorativa (potendo, se del caso, imporre limitazioni o controlli piuttosto che negare la misura).
Norme richiamate
art. 50, comma 4, ordinamento penitenziario
"L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società"
Richiede una duplice valutazione: i risultati del trattamento individuale e l'esistenza di condizioni concrete che garantiscano un graduale reinserimento (presa di coscienza, riflessione critica e ravvedimento). Il diniego va motivato su elementi oggettivi relativi a tali profili.
art. 58-ter, ordinamento penitenziario
Norma richiamata nel testo in relazione alla responsabilità per condotte colpevoli del beneficiario; nel caso esaminato la misura non era stata revocata per violazioni personali dell'Urciuoli, quindi non può costituire base automatica per il diniego.
Giurisprudenza richiamata (Cass. Sez.1, sent. n.197 del 25/10/2023, Puglisi)
Conferma l'interpretazione dell'art.50: l'accertamento per la concessione della semilibertà richiede indagini sui progressi del trattamento e sulle condizioni reali di reinserimento; le determinazioni devono essere motivate e non basate su congetture.
Massime di principio
- Il diniego o la non riammissione a misure alternative (semilibertà) deve fondarsi su motivazioni concrete e non su mere congetture circa la conoscenza o la partecipazione del detenuto a reati commessi da terzi (anche se prossimi congiunti).
- La valutazione per la semilibertà è duplice: verificare sia i risultati del trattamento individuale (psicologici/riabilitativi) sia le condizioni concrete che consentono il reinserimento; entrambe le componenti devono emergere dagli atti.
- Le relazioni psicologiche e il comportamento precedente in regime di semilibertà sono elementi rilevanti e vanno esaminati e motivatamente valorizzati dal giudice; la loro omissione può determinare l'annullamento del provvedimento.
- Prima di rigettare una proposta di lavoro alternativa il giudice deve verificare concretamente l'idoneità dell'impiego (orari, controlli, tracciabilità degli spostamenti, tipologia di mansioni) e valutare la possibilità di adottare prescrizioni o limitazioni operative piuttosto che negare la misura.
- La mera sopravvenuta circostanza oggettiva (es. arresto di un familiare) non è di per sé sufficiente a escludere la semilibertà se non collegata a elementi che dimostrino una violazione delle prescrizioni o un effettivo rischio per il regime della misura.
- In situazioni simili il giudice può preferire misure di controllo (vincoli sugli spostamenti, orari, rendicontazione delle attività, controlli periodici) per contemperare esigenze di sicurezza con il principio del reinserimento sociale.
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