Sentenza del 13/02/2023 n. 4426 - Corte di Cassazione
Accertamento IVA e imposte dirette - Ammanchi di beni sulla base di scritture contabili non obbligatorie Applicabilità disciplina dettata dal DPR n. 441 del 1997.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento IVA e imposte dirette per l'anno 2007 in esito a verifica: rilevate operazioni soggettivamente inesistenti con società di mero schermo (frode carosello), discrepanze nelle rimanenze di magazzino, presunzione di cessione irregolare per decremento magazzino, spese non inerenti e indebita detrazione IVA internazionale. La contribuente contestava, tra l'altro, l'applicabilità della disciplina delle presunzioni di cessione del D.P.R. n. 441/1997, sostenendo che gli ammanchi risultavano da scritture contabili non obbligatorie e non da inventario fisico o da documentazione contabile obbligatoria; inoltre deduceva che il valore delle rimanenze poteva variare in ragione del diverso criterio di valutazione e contestava vizi di motivazione e violazioni del diritto di difesa in sede di giudizio di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando la retta qualificazione e quantificazione dell'accertamento tributario operata dal giudice di merito. La Corte ha stabilito che: 1) la disciplina del D.P.R. n. 441/1997 (presunzioni di cessione/acquisto per ammanchi) non si applica quando gli ammanchi sono desunti da scritture contabili non obbligatorie anziché da inventario fisico o da documentazione contabile obbligatoria; 2) tuttavia le rettifiche fiscali possono essere legittimamente operate anche sulla base di presunzioni semplici purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dall'art. 2729 c.c., e tali presunzioni possono emergere da documentazione contabile non obbligatoria rinvenuta o esibita; 3) il giudice tributario in sede di cognizione piena ha potere novativo di riqulificazione e di rideterminazione del quantum nei limiti del petitum senza violare il diritto di difesa; 4) i motivi di doglianza proposti sono stati ritenuti infondati o inammissibili e la Corte ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese di lite (liquidate in Euro 22.000,00 oltre spese prenotate a debito) e ad eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
D.P.R. n. 441 del 1997
La disciplina di presunzione di cessione/acquisto prevista richiede l'accertamento degli ammanchi mediante inventario fisico o confronto con documentazione contabile obbligatoria; non si applica se gli ammanchi risultano solo da scritture non obbligatorie
Codice civile
Consente l'uso di presunzioni semplici per rettificare le dichiarazioni fiscali se le presunzioni sono gravi, precise e concordanti; tali presunzioni possono fondarsi anche su documentazione contabile non obbligatoria
D.Lgs. n. 546 del 1992
Riferimento alla conciliazione giudiziale; la Corte ha precisato che la mancata conciliazione non vincola il giudice nel rideterminare l'obbligazione tributaria
Codice di procedura civile
art. 112; art. 115; art. 116; art. 360
Art.112: principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiamato ma compatibile con il potere novativo del giudice tributario; artt.115-116: poteri istruttori e di valutazione delle prove; art.360: parametri di impugnazione in Cassazione richiamati per esame dei motivi
Costituzione della Repubblica Italiana
Il diritto di difesa è norma programmatica che va fatto valere mediante le disposizioni di rango legislativo applicabili; non è parametro diretto di cassazione salvo immediatezza
D.P.R. n. 115 del 2002
Rilevazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente principale
Massime di principio
- La presunzione speciale di cessione prevista dal D.P.R. n. 441/1997 richiede ammanchi accertati tramite inventario fisico o documentazione contabile obbligatoria: se gli ammanchi emergono solo da scritture non obbligatorie quella disciplina non trova applicazione
- Le autorità fiscali possono comunque operare rettifiche sulla base di presunzioni semplici purché queste siano "gravi, precise e concordanti" (art. 2729 c.c.); tali presunzioni possono derivare anche da scritture non obbligatorie effettivamente rinvenute o esibite
- In regime di consolidato, le rettifiche operate in capo alla società verificata si riflettono sulla consolidante/controllante, che resta responsabile secondo le regole del consolidato nazionale
- Il giudice tributario in sede di cognizione piena può riformulare e rideterminare l'accertamento nel merito entro i limiti del petitum, usando i poteri istruttori e valutativi previsti dal codice di procedura civile, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
- In sede di Cassazione il sindacato sulla motivazione è ristretto: la censura per omesso esame di fatto decisivo richiede che emerga un fatto storico decisivo non considerato; le censure costituzionali vanno proposte secondo i corretti parametri processuali
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