Cassazione Penale, Ordinanza n. 18582/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta eccessività della pena e della durata della sanzione amministrativa accessoria, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente determinato il trattamento sanzionatorio. Il secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra i delitti e la contravvenzione contestati, invocando il vincolo del medesimo disegno criminoso. La Cassazione rileva che entrambe le doglianze riproponevano censure già disattese in appello e che, nel merito, tendevano a una nuova valutazione del merito sanzionatorio e della sussistenza della continuazione, non consentita in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è congrua e non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla pena e sulla durata della sanzione amministrativa accessoria, osservando che la graduazione del trattamento sanzionatorio è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. ed è sindacabile in cassazione solo in presenza di arbitrio o manifesta illogicità, esclusi nel caso concreto. Ha inoltre dichiarato manifestamente infondato il motivo sulla continuazione, precisando che l'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra reati diversi è questione di fatto rimessa al giudice di merito e insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato l'estemporaneità della guida in stato di ebbrezza rispetto agli altri reati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro per la determinazione discrezionale della pena da parte del giudice di merito.
art. 133 c.p.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p. come base normativa della graduazione del trattamento sanzionatorio, non sindacabile in cassazione se motivata congruamente.
cod. pen.
Indicato in riferimento ai criteri di commisurazione della pena e al giudizio sulla continuazione, senza specificazione di ulteriori articoli.
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che la esercita secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; in cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena quando la decisione non sia arbitraria o manifestamente illogica.
- La durata della sanzione amministrativa accessoria può essere sindacata in sede di legittimità solo se la motivazione del giudice di merito sia carente, arbitraria o logicamente incongrua; in presenza di adeguata giustificazione il controllo di cassazione è precluso.
- L'accertamento della continuazione tra reati diversi è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La riproposizione in cassazione di doglianze già esaminate e respinte in appello, quando dirette solo a ottenere una diversa lettura del fatto o della discrezionalità sanzionatoria, non integra un vizio deducibile e conduce all'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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