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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18582/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta eccessività della pena e della durata della sanzione amministrativa accessoria, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente determinato il trattamento sanzionatorio. Il secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra i delitti e la contravvenzione contestati, invocando il vincolo del medesimo disegno criminoso. La Cassazione rileva che entrambe le doglianze riproponevano censure già disattese in appello e che, nel merito, tendevano a una nuova valutazione del merito sanzionatorio e della sussistenza della continuazione, non consentita in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è congrua e non illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla pena e sulla durata della sanzione amministrativa accessoria, osservando che la graduazione del trattamento sanzionatorio è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. ed è sindacabile in cassazione solo in presenza di arbitrio o manifesta illogicità, esclusi nel caso concreto. Ha inoltre dichiarato manifestamente infondato il motivo sulla continuazione, precisando che l'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra reati diversi è questione di fatto rimessa al giudice di merito e insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato l'estemporaneità della guida in stato di ebbrezza rispetto agli altri reati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro per la determinazione discrezionale della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p. come base normativa della graduazione del trattamento sanzionatorio, non sindacabile in cassazione se motivata congruamente.

  • cod. pen.

    Indicato in riferimento ai criteri di commisurazione della pena e al giudizio sulla continuazione, senza specificazione di ulteriori articoli.

Massime di principio

  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che la esercita secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; in cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena quando la decisione non sia arbitraria o manifestamente illogica.
  • La durata della sanzione amministrativa accessoria può essere sindacata in sede di legittimità solo se la motivazione del giudice di merito sia carente, arbitraria o logicamente incongrua; in presenza di adeguata giustificazione il controllo di cassazione è precluso.
  • L'accertamento della continuazione tra reati diversi è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • La riproposizione in cassazione di doglianze già esaminate e respinte in appello, quando dirette solo a ottenere una diversa lettura del fatto o della discrezionalità sanzionatoria, non integra un vizio deducibile e conduce all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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