Sentenza n. 4226/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine alle istanze presentate dalla ricorrente, per il rilascio del visto per motivi di studio, avente ad oggetto la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell'appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di studio, chiedendo in particolare la fissazione di un appuntamento presso la competente sede diplomatica per formalizzare la domanda di visto.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, l'Ambasciata d'Italia a Islamabad ha fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto. Il TAR ha ritenuto che l'avvenuta attivazione del procedimento soddisfacesse la pretesa azionata, dichiarando cessata la materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente esteso intercorso tra la richiesta dell'appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell'amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione contro il silenzio dell'amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l'attivazione del procedimento relativo al visto di studio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
l'avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto integra il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un comportamento o un atto idoneo a soddisfare integralmente la pretesa azionata.
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Ha consentito la definizione della controversia in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda di visto integra l'attivazione del procedimento e soddisfa la pretesa processuale relativa all'inerzia amministrativa.
- Quando, dopo la proposizione del ricorso contro il silenzio, l'amministrazione adotta una condotta che soddisfa integralmente la pretesa dedotta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il tempo intercorso tra l'istanza e il ricorso non sia particolarmente esteso e l'amministrazione abbia comunque provveduto in tempi ragionevoli; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.
Come è indicizzato
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