Cassazione Penale, Ordinanza n. 05918/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto contro una sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata era una decisione di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., con cui l'imputato era stato condannato per detenzione di sostanze stupefacenti, di una pistola e di proiettili. Con il ricorso per cassazione veniva dedotto un vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità e, in via più generica, una censura sulla pena concordata, prospettando la violazione dell'art. 133 c.p. La Corte rileva però che, contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo specifici motivi attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale o alla difformità della decisione rispetto alla richiesta concordata; non sono invece proponibili doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o su vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Nel caso concreto, la censura sulla misura della pena risultava del tutto generica e non denunciava alcuna illegalità della pena concordata.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza resa a seguito di concordato in appello è ricorribile in cassazione solo per motivi specifici, non per doglianze generiche sulla responsabilità o sulla pena, salvo illegalità della sanzione.
art. 129 c.p.p.
Le censure sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non sono deducibili con il ricorso avverso la sentenza di concordato in appello, nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 133 c.p.
La mera deduzione generica della violazione dei criteri di commisurazione della pena non è sufficiente quando la pena sia stata concordata e non venga denunciata alcuna illegalità.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che incidano sulla formazione del consenso al concordato, sul consenso del Procuratore generale o sulla difformità tra richiesta concordata e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le censure che ripropongano motivi rinunciati o che contestino la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. in sede di concordato in appello.
- La misura della pena concordata non è censurabile in cassazione se non nei casi in cui si deduca e si concreti un'illegalità della sanzione; la generica violazione dell'art. 133 c.p. non basta.
- Nel giudizio di cassazione conseguente a inammissibilità del ricorso, in assenza di colpa del ricorrente non accertata, si applicano le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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