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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16935/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato ritenuto colpevole dal Tribunale di Patti, confermato in appello, dei reati di truffa aggravata continuata in danno di Mara Gambitta, Agostino Cordici e Pedia Djakovic e di violazione di domicilio con violenza sulle cose in danno di Enrichetta Pulvirenti. La difesa ha impugnato per cassazione articolando quattro censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al reato di truffa (si contestava che, indipendentemente da artifizi e raggiri, le vittime si sarebbero comunque determinate a concludere i contratti e che il ricorrente aveva poi pagato quanto dovuto); 2) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla violazione di domicilio per mancata valutazione della scriminante dello stato di necessità (si sostiene che l'ingresso nella casa fosse necessario per sfuggire a un'aggressione); 3) inosservanza di norme e vizio di motivazione per non aver riconosciuto l'attenuante per la riparazione del danno/documentato risarcimento alle vittime della truffa; 4) inosservanza di norme e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

Le persone offese hanno presentato remissioni di querela (gennaio-febbraio 2023) regolarmente accettate dal Covato; risultate rispettate le formalità degli artt. 339 e 340 c.p.p., i reati, perseguibili a querela, si sono estinti ai sensi dell'art. 152 c.p. La Corte di legittimità ha dichiarato l'estinzione dei reati e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata; ha inoltre rilevato che l'estinzione penale travolge le connesse statuizioni civili. Infine, ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p., ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali (non risultando diverso accordo nelle remissioni).

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Norma che delinea il reato di truffa; nel caso tale figura era stata ritenuta dai giudici di merito ma la questione è divenuta irrilevante a causa dell'estinzione per remissione di querela.

  • art. 54 c.p.

    Norma sulla scriminante dello "stato di necessità"; la difesa l'aveva invocata rispetto all'ingresso nell'abitazione, ma la Corte di legittimità non ha deciso sulla questione in ragione dell'estinzione del reato.

  • art. 62, primo comma, n. 6, c.p.

    Prevede come circostanza attenuante l'aver provveduto al ristoro del danno; la difesa contestava il mancato riconoscimento dell'attenuante per il risarcimento documentato, però la valutazione è divenuta ininfluente dopo l'estinzione.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma che disciplina le circostanze attenuanti e la loro quantificazione; la censura mirava al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, questione non esaminata per effetto dell'estinzione.

  • art. 597, comma 5, c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione all'istruttoria e alla valutazione delle circostanze attenuanti; il ragionamento della Corte di legittimità non è entrato nel merito per effetto dell'estinzione dei reati.

  • art. 339 c.p.p.

    Regola le formalità della remissione di querela; nel caso sono state rispettate le formalità essenziali richieste.

  • art. 340 c.p.p.

    Prevede effetti della remissione di querela e specifica conseguenze sulle spese processuali; la Corte ha condannato l'imputato al pagamento delle spese ai sensi del comma 4 perché non risultava diverso accordo.

  • art. 152 c.p.

    Stabilisce l'estinzione del reato in caso di remissione di querela per i reati perseguibili a querela della persona offesa; applicato dalla Corte per dichiarare l'estinzione e annullare la sentenza.

Massime di principio

  • La remissione di querela, se intervenuta con le formalità previste dagli artt. 339 e 340 c.p.p. e accettata, determina l'estinzione del reato perseguibile a querela anche se la remissione avviene in pendenza del ricorso per cassazione; il giudice di legittimità deve rilevarla e dichiararla.
  • L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le connesse statuizioni civili: le eventuali condanne civili collegate non possono essere mantenute una volta estinto il reato principale.
  • Se la remissione non disciplina diversamente le spese, il soggetto per il quale è intervenuta l'estinzione può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340 c.p.p., comma 4.
  • Le questioni di merito (ad es. sussistenza della truffa, stato di necessità o riconoscimento di attenuanti per risarcimento) possono restare non valutate dal giudice superiore se nel frattempo intervenisse la remissione estintiva; pertanto, per chi agisce in difesa conviene valutare anche soluzioni transattive/ remissioni quando rilevanti.
  • Perché la remissione produca effetti estintivi è essenziale rispettare le formalità procedurali e l'accettazione dell'imputato: difetto di forma o mancata accettazione può rendere inefficace l'istituto.

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