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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21686/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero e parzialmente confermato dal tribunale del riesame. Il sequestro aveva ad oggetto diversi beni di lusso, tra cui orologi di valore, lingotti e lamine d’oro, ritenuti pertinenti a una provvisoria imputazione di ricettazione. Il tribunale ha invece disposto la restituzione di una somma di denaro pari a 21.000 euro. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione all’art. 253 c.p.p., anche alla luce dell’art. 27 Cost., sostenendo che il tribunale avesse fondato la decisione su un pregiudizio accusatorio, valorizzando solo il numero degli oggetti sequestrati e le modalità di occultamento/conservazione, senza un reale fumus del reato e travisando il suo comportamento processuale, poiché egli non sarebbe stato silente ma avrebbe spiegato di non poter recuperare nell’immediatezza tutta la documentazione in suo possesso. La difesa ha quindi lamentato che la motivazione svuotasse di contenuto la presunzione di innocenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, perché il ricorrente si è limitato a riproporre le deduzioni già svolte in sede di riesame senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione del tribunale, che è stata ritenuta approfondita, logica e completa. La Corte ha valorizzato il fatto che il provvedimento impugnato avesse esaminato in modo analitico gli elementi indiziari e la finalità probatoria del sequestro, spiegando il rapporto di pertinenzialità dei beni e la necessità di ulteriori accertamenti tecnici. È stato quindi confermato che il decreto di sequestro probatorio era adeguatamente motivato sulla ragione per cui i beni potevano considerarsi corpo del reato o cose pertinenti al reato e sulla concreta finalità probatoria perseguita. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 253 c.p.p.

    Richiede che il sequestro probatorio sia sorretto dalla ragione per cui le cose sequestrate costituiscono corpo del reato o cosa pertinente al reato e dalla concreta finalità probatoria perseguita.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dalla difesa in chiave di presunzione di innocenza; la Corte non accoglie la censura perché ritiene che la motivazione del sequestro non la svuoti di contenuto.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Citato per delimitare il contenuto del motivo di ricorso riportato solo nei limiti strettamente necessari alla motivazione.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato insieme al Protocollo addizionale CEDU per affermare che la temporanea indisponibilità del bene deve essere sorretta da adeguata motivazione e controllo di legalità.

  • art. 1 del primo Protocollo addizionale CEDU

    Richiamato per il principio di proporzionalità e giusto equilibrio tra spossessamento del bene e finalità endoprocessuale del sequestro.

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro probatorio, anche quando abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, deve essere motivato in modo sia conciso sia specifico sulla finalità di accertamento dei fatti che giustifica il vincolo reale.
  • In sede di legittimità, è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre le stesse deduzioni già esaminate dal tribunale del riesame senza un confronto effettivo con la motivazione impugnata, se questa è logica, completa e priva di illogicità manifeste.
  • La motivazione del sequestro probatorio deve indicare il rapporto di pertinenzialità tra i beni vincolati e il reato ipotizzato, nonché le esigenze investigative concrete che rendono necessario l’accertamento.
  • La verifica del fumus e della pertinenza dei beni può essere sorretta da una compiuta descrizione fattuale degli elementi obiettivi emersi, senza che ciò comporti violazione della presunzione di innocenza se la motivazione resta funzionalizzata al solo fine probatorio.
  • Il controllo giudiziale sul sequestro probatorio deve garantire un rapporto di proporzionalità tra il sacrificio imposto al proprietario e la finalità endoprocessuale perseguita; tale controllo è soddisfatto quando il provvedimento esplicita le ragioni del vincolo e la sua utilità per le indagini.

Come è indicizzato

MaterieSequestroUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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