Cassazione Penale, Sentenza n. 34202/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 4/4/2024 che aveva parzialmente annullato l'ordinanza del GIP del 10/3/2024 limitatamente al capo 6) (con conseguente scarcerazione per quel capo) e confermato il resto, compresa la custodia cautelare in carcere. Il difensore del ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge e carenze motivazionali: mancata indicazione degli elementi a fondamento dell'affiliazione e del ruolo direttivo nel sodalizio mafioso; apoditticità circa l'integrazione dei reati- fine (estorsioni) con la finalità associativa; carenza di riscontri per l'attribuzione di concorso materiale in specifiche estorsioni; genericità e sinteticità sulle contestazioni di detenzione di stupefacenti; dedotta motivazione cumulativa e implicita della richiesta del Pubblico Ministero circa le esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari, la Corte verifica solo violazioni di norme o manifeste illogicità della motivazione e non può riesaminare i fatti o sostituirsi al giudice di merito. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato, indicando intercettazioni, monitoraggi, summit sul territorio, dichiarazioni di collaboratori di giustizia (tra cui Salvatore Castorina) e ulteriori elementi specifici che giustificano l'accertamento della partecipazione di Tasca alla famiglia mafiosa di Gela e al sodalizio dedito al narcotraffico; ha giudicato fondate le argomentazioni del Tribunale circa il ruolo direttivo e l'intervento del ricorrente nelle estorsioni e nello spaccio, nonché la valutazione delle esigenze cautelari nel provvedimento impugnato. Per l'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; la Corte rileva che gli elementi (intercettazioni, incontri, linguaggio criptico, sequestri, serre) sono idonei a ritenere la sussistenza di reati-scopo e dell'operatività del sodalizio di narcotraffico ai fini della gravità indiziaria.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Prevede l'aggravante dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che i caratteri organizzativi e operativi descritti soddisfano i requisiti per l'esistenza di un'associazione di tipo stabile e finalizzata agli stupefacenti.
art. 274 c.p.p.
Richiamato in relazione al pericolo di reiterazione criminosa come esigenza cautelare; la Corte conferma che il PM aveva esplicitato tali esigenze nella richiesta e che il Tribunale le ha adeguatamente valutate.
art. 291 c.p.p.
Riflessi procedurali relativi alla motivazione e alla impugnazione delle misure cautelari; la Corte valuta la congruità e la logica della motivazione del Tribunale alla luce dei limiti del giudizio di legittimità.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile.
art. 94 disp. attuaz. c.p.p.
Previsione procedurale a carico della cancelleria per gli adempimenti successivi; la Corte dispone l'onere di tali adempimenti.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 36958/2021 Modaffari; sent. n. 33748/2005 Mannino)
Principi richiamati sulla nozione di partecipazione all'associazione mafiosa: non importa solo lo 'status' ma lo stabile inserimento e l'apporto concreto al sodalizio; l'affiliazione rituale è indice grave ma va valutata nel contesto probatorio complessivo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo per violazioni di norme o per manifesta illogicità della motivazione; non consente un nuovo apprezzamento di merito dei fatti.
- Per la configurazione della partecipazione ad associazione mafiosa conta l'insieme probatorio (intercettazioni, collaboratori, monitoring, incontri, azioni risolutive) che dimostri uno 'stabile inserimento' e un 'apporto concreto' al sodalizio; l'affiliazione rituale è elemento significativo se contestualizzato e corroborato.
- Nelle accuse di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, elementi tipici che rafforzano la gravità indiziaria sono: linguaggio criptico condiviso, tecniche operative comuni (es. schede intestate a terzi, staffette), incontri frequenti per questioni operative, coltivazione/produzione e sequestri di sostanze, gestione di una cassa comune.
- Il contenuto di intercettazioni tra terzi può costituire prova diretta nei confronti dell'indagato se, valutato secondo criteri di linearità logica, fornisce elementi chiari di coinvolgimento senza necessità di riscontri aggiuntivi ex art. 192 c.p.p., comma 3.
- Chi impugna deve formulare censure specifiche e ben circostanziate: deduzioni generiche o richieste implicite non soddisfano i requisiti di specificità per l'ammissibilità in Cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e può comportare sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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