Sentenza del 20/11/2015 n. 23753 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato una cartella di pagamento relativa al recupero di IVA detratta dalla società nel 2002. La società sosteneva il difetto di motivazione della cartella e invocava gli effetti del condono previsto dalla legge n. 289 del 2002, affermando di avere regolarizzato le scritture contabili mediante il versamento dell’imposta sostitutiva. La CTR aveva inoltre rilevato l’assenza di prova del credito erariale, la mancata indicazione del responsabile del procedimento e l’effetto preclusivo del condono tombale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il quinto, il terzo, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso dell’Agenzia, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto che la società avesse introdotto soltanto in appello le questioni relative alla prova del credito e alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, in violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ha inoltre censurato la motivazione della CTR sulla sufficienza della cartella, rilevando che non erano stati adeguatamente esaminati né il contenuto della cartella né l’istanza di autotutela, dai quali poteva emergere la piena conoscenza della pretesa. Quanto al condono tombale, la Corte ha stabilito che esso non può produrre effetti sull’IVA, dovendo essere disapplicato in quanto contrario al diritto dell’Unione europea. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
In appello non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove. La società non poteva prospettare per la prima volta in secondo grado l’assenza di prova del credito e la nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis
Disciplina i controlli automatizzati e la conseguente iscrizione a ruolo delle somme risultanti dalla liquidazione dell’IVA. La sua applicabilità e la motivazione della cartella devono essere valutate concretamente dal giudice di rinvio.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 8, 9, 14 e 15
Le disposizioni sul condono e sulla regolarizzazione delle scritture contabili non possono essere applicate in modo da impedire il recupero dell’IVA dovuta, poiché il condono IVA è incompatibile con gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Richiede che gli atti tributari siano motivati e, nei casi previsti, rechino l’indicazione del responsabile del procedimento. Nel caso concreto, la questione relativa al responsabile del procedimento era però stata proposta tardivamente in appello.
Direttiva 77/388/CEE, artt. 2 e 22
Impongono agli Stati membri di garantire la corretta riscossione dell’IVA. È incompatibile con tali obblighi una rinuncia generale e indiscriminata dello Stato al recupero dell’imposta.
Massime di principio
- Nel processo tributario le eccezioni e le contestazioni devono essere formulate tempestivamente nel ricorso introduttivo; introdurre in appello nuovi motivi di illegittimità può comportarne l’inammissibilità.
- La motivazione di una cartella deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa fiscale. Per valutarne la sufficienza occorre considerare il contenuto complessivo della cartella e gli eventuali atti precedenti o collegati, inclusa la corrispondenza del contribuente con l’amministrazione.
- I condoni fiscali non possono essere interpretati come una rinuncia generale dello Stato al recupero dell’IVA, quando ciò contrasti con il diritto dell’Unione europea.
- Il giudice nazionale deve disapplicare d’ufficio le norme interne incompatibili con il diritto dell’Unione europea, anche se le parti non hanno sollevato specificamente la relativa questione.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente l’importo dovuto: il giudice di rinvio deve riesaminare la motivazione della cartella e gli altri profili ancora rilevanti attenendosi ai principi enunciati dalla Corte.
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