Cassazione Penale, Sentenza n. 45259/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione sostenendo che la Corte d'appello aveva desunto l'elemento materiale del reato (il possesso della vettura provento di furto) dalla sola circostanza che egli si trovava all'interno dell'abitacolo con le chiavi inserite, senza considerare che era seduto sul sedile del passeggero e che un terzo (Felice De Martino) dichiarò di essere il conducente. Inoltre contestava che la mancata fornitura di spiegazioni sulla provenienza del veicolo non potesse di per sé dimostrare l'elemento soggettivo (dolo) trattandosi, secondo il ricorrente, di una situazione in cui la spiegazione sarebbe stata "in re ipsa" dato il ruolo di passeggero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha affermato che, secondo la giurisprudenza consolidata, la mera presenza a bordo come passeggero non prova in modo certo il conseguimento del possesso della cosa richiesta per il reato di ricettazione; non è possibile dedurre la compartecipazione morale semplicemente dall'uso successivo del bene. Inoltre, il principio per cui l'assenza di una giustificazione può integrare la prova del dolo può essere applicato solo dopo che sia stato accertato l'elemento materiale del possesso. Non essendo dimostrato il possesso, l'imputato non poteva essere ritenuto responsabile e, non essendo titolare di posizione di garanzia, non aveva obbligo di impedire la condotta altrui. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché l'imputato non ha commesso il fatto.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La norma è richiamata quale parametro per il motivo di cassazione: si censura la sentenza per 'mancanza o manifesta illogicità della motivazione' relativamente all'affermazione della responsabilità dell'imputato
Massime di principio
- Per il reato di ricettazione è necessario provare il conseguimento del possesso della res: la mera presenza a bordo come passeggero non è, di per sé, prova univoca del possesso
- La mancanza di una spiegazione plausibile sulla provenienza della cosa può integrare l'elemento soggettivo (dolo) solo dopo che sia stato previamente accertato l'elemento materiale (il possesso)
- La natura istantanea della ricettazione esclude di regola l'attribuzione di una compartecipazione morale basata su un successivo uso del bene da parte di chi non ha preso parte al furto
- L'assenza di una posizione di garanzia esime il terzo presente dal dovere di impedire la condotta altrui, quindi tale omissione non costituisce automaticamente reato
- In casi simili, il giudice deve valutare separatamente e con prova specifica l'elemento materiale (possesso) e quello soggettivo (conoscenza/dolo) prima di poter fondare una condanna per ricettazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45248/2022 del 29/11/2022
- Sentenza penale · 29 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45249/2022 del 29/11/2022
- Sentenza penale · 29 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45251/2022 del 29/11/2022
- Sentenza penale · 29 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45252/2022 del 29/11/2022
- Sentenza penale · 29 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45253/2022 del 29/11/2022
- Sentenza penale · 29 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45254/2022 del 29/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →