Cassazione Civile, Ordinanza n. 12268/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina dalla domanda di una società che aveva chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti per l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica verificatasi nel luglio 2010, oltre alla contestazione del credito vantato dalla società fornitrice per fatture relative alla fornitura 2012-2013, deducendo che il contatore fosse risultato non funzionante e che gli addebiti fossero quindi errati. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente entrambe le domande, liquidando un importo risarcitorio molto inferiore a quello richiesto e riconoscendo solo in parte il credito della fornitrice. La Corte d'Appello aveva rigettato l'appello principale della società attrice e accolto l'appello incidentale della società fornitrice, rideterminando in peius gli importi dovuti e ponendo le spese a carico dell'appellante. In cassazione la società ricorrente ha articolato cinque contestazioni: le prime tre dirette, in sostanza, a ottenere un riesame del merito e della ricostruzione dei fatti senza ricondurre i motivi ai vizi tipici dell'art. 360 c.p.c.; la quarta relativa alla mancata attribuzione di rivalutazione e interessi ex d.lgs. 231/2002; la quinta relativa alla regolazione delle spese, ritenuta erronea per violazione del principio di soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi non erano formulati in modo specifico e tassativo, non essendo ricondotti alle ipotesi dell'art. 360 c.p.c.; che le prime tre contestazioni miravano a un riesame del fatto, precluso in sede di legittimità; che la doglianza sulla rivalutazione e sugli interessi era inammissibile per mancata indicazione di dove fosse stata dedotta in appello, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c.; e che anche la censura sulle spese non era accoglibile, poiché la Corte d'appello aveva correttamente applicato il criterio della soccombenza e non vi era stata violazione del principio che impedisce di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione in favore di entrambe le controricorrenti, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata e i motivi devono essere specifici, tassativi e immediatamente riconducibili a una delle ipotesi previste dalla norma.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Chi deduce violazione di legge deve indicare la norma violata, il suo contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata, senza demandare alla Corte la ricerca esplorativa del vizio.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda la censura e, per le doglianze non accolte in appello, deve precisare dove e come siano state dedotte nei gradi di merito.
art. 342 c.p.c.
L'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi di appello integra una nullità che può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione e il passaggio in giudicato della statuizione non specificamente censurata.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; il sindacato di legittimità interviene solo se il giudice di merito pone le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 92 c.p.c.
La doglianza sulle spese è scrutinabile in cassazione solo nei limiti di una violazione del principio di soccombenza, non per una semplice diversa valutazione delle risultanze di causa.
d.lgs. 231/2002
La censura relativa a rivalutazione e interessi moratori è stata ritenuta inammissibile per difetto di specifica deduzione nei gradi di merito; la Corte non ha affrontato il merito della disciplina.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Essendo il ricorso inammissibile, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere costruiti in modo tecnicamente riconoscibile e agganciati a uno dei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; formulazioni generiche o meramente assertive determinano l'inammissibilità.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito: la critica che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti e delle prove è estranea al sindacato di legittimità.
- Chi denuncia violazione di legge deve indicare con precisione la norma asseritamente violata e mettere in relazione il precetto con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la Corte non può supplire a tali carenze con una ricerca autonoma.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, non come censura di singoli elementi istruttori o come mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La censura sulle spese processuali è ammissibile in cassazione solo se il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico di una parte totalmente vittoriosa.
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