Sentenza n. 6742/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - della Determinazione della Regione Piemonte – Direttore della Direzione Sanità e Welfare n. 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022, avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”), comunicata via pec in data 15 dicembre 2022; - della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022”, pubblicata sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale della Regione in data 24 novembre 2022 e non notificata ad Abbott; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 – 2017 e 2018” (di seguito, anche l' “Accordo 181/CSR”); la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all'accesso agli atti; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, nonché i relativi atti presupposti ministeriali e della Conferenza Stato-Regioni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione della Regione Piemonte che aveva approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento, ai decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, all'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e agli ulteriori atti presupposti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023, e di avere versato il 48% dell'importo originariamente addebitato, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 richiede cumulativamente il pagamento tempestivo della quota ridotta da parte dell'azienda e l'adozione, da parte della Regione o della Provincia autonoma competente, di un provvedimento di accertamento del tempestivo versamento, da pubblicare e comunicare al TAR. Poiché nel fascicolo mancava tale provvedimento regionale di accertamento, la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere non risultava perfezionata. Tuttavia, l'adesione della ricorrente alla procedura di definizione agevolata e la dichiarazione dell'avvenuto pagamento sono state ritenute comportamenti univoci idonei a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa del meccanismo di ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali per l'acquisto di dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Le aziende fornitrici di dispositivi medici [...] versano [...] la restante quota [...] nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. [...] L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...]. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento [...] determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi [...].
La cessazione della materia del contendere richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta e il provvedimento dell'ente regionale o provinciale che ne accerti l'avvenuto versamento; in mancanza di tale attestazione, non si perfeziona la fattispecie legale.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
L'adesione alla procedura di decurtazione e la dichiarazione dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni pecuniarie possono costituire comportamenti univoci dai quali desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi al ripiano degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, la cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina di definizione agevolata richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'azienda fornitrice e l'adozione, da parte della Regione o della Provincia autonoma competente, del provvedimento che accerti tale pagamento e sia comunicato al giudice amministrativo.
- La mancata produzione del provvedimento regionale o provinciale di accertamento del pagamento impedisce di dichiarare la cessazione della materia del contendere, anche quando l'azienda dichiari di avere effettuato il versamento della quota ridotta.
- L'adesione del ricorrente a una procedura normativa di definizione dell'obbligazione controversa e la dichiarazione dell'avvenuto adempimento possono integrare fatti o comportamenti univoci dai quali il giudice desume la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse sono istituti distinti: la prima presuppone il perfezionamento della specifica fattispecie legale prevista dalla normativa sopravvenuta, mentre la seconda può essere desunta dal comportamento processuale e sostanziale delle parti quando venga meno l'interesse concreto alla decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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