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Sentenza

Sentenza n. 2164/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda -OMISSIS-inoltrata il : 16/05/2024) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. per l'annullamento

Giustizia amministrativa202504630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un ricorso contro l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, al quale aveva presentato il 16 maggio 2024 un'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la condanna dell'amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. In via preliminare il Collegio ha esaminato i dubbi concernenti la visibilità dell'attestazione di notifica, la tempestività del deposito e la coerenza delle date, ritenendo il ricorso tempestivamente notificato e depositato il 13 aprile 2025, entro il termine annuale dalla formazione del silenzio. Nel merito, il ricorrente ha contestato il mancato esercizio del potere di provvedere entro il termine previsto per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni degli artt. 31 e 117 c.p.a., poiché il Ministero non aveva ancora concluso il procedimento nonostante fosse decorso il termine massimo per provvedere, individuato in 120 giorni dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, oltre tre mesi per adottare il provvedimento sulla domanda completa. Il termine è stato ritenuto scaduto il 13 settembre 2024. Il Collegio ha riconosciuto che il ritardo era collegato all'elevatissimo numero di domande analoghe, alla complessità delle questioni giuridiche e alla rilevanza degli interessi coinvolti, ma ha escluso che tali circostanze giustificassero il protrarsi dell'inerzia oltre il termine normativo. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di agire contro il silenzio dell'amministrazione e di ottenere l'ordine giudiziale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche mediante nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 16 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni

    Impone all'autorità di verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e, ove necessario, richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Fissa il termine per l'adozione del provvedimento di riconoscimento in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il giudice considera complessivamente un termine massimo di 120 giorni.

  • art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106

    È richiamato quale intervento legislativo volto a fronteggiare la situazione connessa all'elevato numero e alla complessità delle domande di riconoscimento dei titoli.

  • decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77

    È richiamato quale atto di recente attuazione dell'intervento legislativo previsto dall'art. 7 del d.l. n. 71/2024.

Massime di principio

  • L'elevato numero di domande da evadere, la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli interessi coinvolti possono spiegare il ritardo dell'amministrazione, ma non legittimano il superamento del termine normativo per concludere il procedimento, né escludono l'illegittimità del silenzio.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l'amministrazione deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, secondo il termine massimo considerato dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007.
  • Quando il termine per provvedere è decorso e l'amministrazione non ha adottato alcun provvedimento espresso, il ricorso avverso il silenzio può essere accolto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., con ordine di concludere il procedimento entro un termine assegnato dal giudice.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, eventualmente con facoltà di delega, affinché provveda entro un termine ulteriore qualora l'amministrazione resti ulteriormente inerte.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanzaRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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