Cassazione Penale, Ordinanza n. 11437/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeI ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato il fatto nel delitto tentato di sostituzione di persona in concorso e aveva rideterminato la pena. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge in relazione alla contestata recidiva, sostenendo che la sua applicazione fosse illegittima. Con il secondo motivo hanno lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la recidiva era stata motivata non solo sulla gravità dei fatti e sul tempo di commissione, ma anche mediante valutazione concreta, ex art. 133 c.p., del rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali, dai quali emergeva una specifica e marcata pericolosità. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e non specifico; inoltre, la Corte ha richiamato la regola secondo cui, in cassazione, non è deducibile un vizio motivazionale quando il motivo di appello era già privo di specificità, essendo le ragioni del diniego ricavabili dal complesso della motivazione di merito, in particolare dal trattamento sanzionatorio e dal diniego della particolare tenuità del fatto.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali e verificando se questi ultimi rivelino una perdurante inclinazione a delinquere e un fattore criminogeno per il reato contestato.
art. 131-bis c.p.
Il diniego della particolare tenuità del fatto è richiamato come elemento dal quale si possono evincere le ragioni del diniego delle attenuanti generiche nella motivazione di merito.
art. 62-bis c.p.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere censurato solo con doglianze specifiche; in cassazione non sono ammissibili censure generiche o meramente assertive.
art. 81 c.p.
Richiamato implicitamente dal riferimento al concorso e alla riqualificazione del fatto nel tentato reato in concorso.
art. 368 c.p.
Non citato espressamente nel testo con il numero di articolo, ma il fatto è stato riqualificato nel delitto tentato di sostituzione di persona; la norma specifica non è determinabile dal testo fornito.
Massime di principio
- La recidiva è legittimamente applicabile quando il giudice di merito non si limiti a richiamare la gravità astratta dei fatti o la mera distanza temporale, ma effettui una valutazione individualizzata dei precedenti penali alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., verificando la perdurante inclinazione a delinquere dell'imputato.
- La censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile in cassazione se il motivo di appello era già privo di specificità o se il ricorso si limita a deduzioni vaghe e assertive.
- Le ragioni del diniego delle attenuanti generiche possono essere desunte dalla motivazione complessiva della sentenza di merito, senza necessità di un'espressa autonoma confutazione di ogni singola richiesta difensiva.
- Quando la doglianza riproduce in cassazione un motivo di appello generico, il vizio motivazionale dedotto contro la sentenza d'appello è geneticamente inammissibile.
- La riqualificazione del fatto e la rideterminazione della pena non impediscono il rigetto dei motivi che non colgano un effettivo errore di diritto o un deficit motivazionale specifico.
- La presenza di numerosi precedenti penali può essere valorizzata ai fini della recidiva e della valutazione della pericolosità, se il giudice esplicita il nesso concreto tra quei precedenti e il nuovo fatto.
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