Cassazione Penale, Sentenza n. 1726/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia fatta pervenire dal ricorrente tramite il suo difensore il 30/11/2024. Per tale motivo la Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle censure. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta del 03/10/2024. Il ricorrente contestava il giudizio di gravità indiziaria relativo ai reati di ricettazione e porto illegale di pistola con matricola abrasa (fatti del 06/02/2024), nonché la sussistenza delle esigenze cautelari che legittimavano il mantenimento del regime cautelare. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto provati i reati sulla base di intercettazioni telefoniche e ambientali e aveva annullato l'ordinanza del GIP del 24/08/2024 solo quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., confermando il resto del provvedimento cautelare genetico. Il ricorrente proponeva tre censure: due sulla gravità indiziaria e una sulle esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma indicata come base dell'impugnazione in sede di riesame; il ricorso ex art. 309 è quello proposto al Tribunale del riesame contro provvedimenti del GIP.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante contestata nell'ordinanza del GIP; il Tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza del GIP limitatamente a questa aggravante, ritenendo invece provati gli altri reati contestati.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. d)
La Corte ha ritenuto che la rinuncia all'impugnazione, validamente sottoscritta dal ricorrente e trasmessa dal difensore, determini l'inammissibilità del ricorso per cassazione; da ciò è derivata la dichiarazione di inammissibilità e la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia espressa e trasmessa tramite difensore rende il ricorso per cassazione inammissibile: una volta intervenuta la rinuncia formale, il giudice di legittimità non entra nel merito.
- La rinuncia deve essere effettivamente comunicata e sottoscritta dal ricorrente; è quella formale che produce l'effetto di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia può comportare la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, come sanzione economica correlata all'impugnazione ritirata.
- Quando il Tribunale del riesame si fonda sulle intercettazioni (telefoniche e ambientali) per ritenere la gravità indiziaria, in sede cautelare questo può essere considerato sufficiente per confermare misure cautelari anche se alcune aggravanti vengono escluse.
- Chi intende far valere censure sulla gravità indiziaria o sulla sussistenza delle esigenze cautelari deve evitare atti di rinuncia se vuole che la Corte di cassazione esamini il merito; la rinuncia preclude ogni esame di merito.
- In situazioni analoghe, è opportuno verificare la completezza formale della rinuncia e valutare preventiva consulenza legale perché la rinuncia produce effetti immediati e definitive sull'ammissibilità dell'impugnazione.
- Se si contesta la valutazione probatoria basata su intercettazioni, occorre specificare in modo dettagliato i profili di illegittimità o di insufficienza probatoria, perché la sola generica contestazione della gravità indiziaria è meno persuasiva davanti ai giudici del riesame e della legittimità.
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