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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1726/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia fatta pervenire dal ricorrente tramite il suo difensore il 30/11/2024. Per tale motivo la Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle censure. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 alla Cassa delle ammende.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta del 03/10/2024. Il ricorrente contestava il giudizio di gravità indiziaria relativo ai reati di ricettazione e porto illegale di pistola con matricola abrasa (fatti del 06/02/2024), nonché la sussistenza delle esigenze cautelari che legittimavano il mantenimento del regime cautelare. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto provati i reati sulla base di intercettazioni telefoniche e ambientali e aveva annullato l'ordinanza del GIP del 24/08/2024 solo quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., confermando il resto del provvedimento cautelare genetico. Il ricorrente proponeva tre censure: due sulla gravità indiziaria e una sulle esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma indicata come base dell'impugnazione in sede di riesame; il ricorso ex art. 309 è quello proposto al Tribunale del riesame contro provvedimenti del GIP.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante contestata nell'ordinanza del GIP; il Tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza del GIP limitatamente a questa aggravante, ritenendo invece provati gli altri reati contestati.

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. d)

    La Corte ha ritenuto che la rinuncia all'impugnazione, validamente sottoscritta dal ricorrente e trasmessa dal difensore, determini l'inammissibilità del ricorso per cassazione; da ciò è derivata la dichiarazione di inammissibilità e la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa e trasmessa tramite difensore rende il ricorso per cassazione inammissibile: una volta intervenuta la rinuncia formale, il giudice di legittimità non entra nel merito.
  • La rinuncia deve essere effettivamente comunicata e sottoscritta dal ricorrente; è quella formale che produce l'effetto di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.
  • La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia può comportare la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, come sanzione economica correlata all'impugnazione ritirata.
  • Quando il Tribunale del riesame si fonda sulle intercettazioni (telefoniche e ambientali) per ritenere la gravità indiziaria, in sede cautelare questo può essere considerato sufficiente per confermare misure cautelari anche se alcune aggravanti vengono escluse.
  • Chi intende far valere censure sulla gravità indiziaria o sulla sussistenza delle esigenze cautelari deve evitare atti di rinuncia se vuole che la Corte di cassazione esamini il merito; la rinuncia preclude ogni esame di merito.
  • In situazioni analoghe, è opportuno verificare la completezza formale della rinuncia e valutare preventiva consulenza legale perché la rinuncia produce effetti immediati e definitive sull'ammissibilità dell'impugnazione.
  • Se si contesta la valutazione probatoria basata su intercettazioni, occorre specificare in modo dettagliato i profili di illegittimità o di insufficienza probatoria, perché la sola generica contestazione della gravità indiziaria è meno persuasiva davanti ai giudici del riesame e della legittimità.

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