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Sentenza

Sentenza n. 388/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 49/2024, emessa dal Tribunale di Bologna il 18.1.2024.

Giustizia amministrativa202501561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile n. 49/2024 del Tribunale di Bologna, con particolare riferimento al pagamento delle spese legali liquidate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario privato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 49/2024 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato il 6 giugno 2025 e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero non si è costituito e, nonostante la definitività della pronuncia e la notificazione, è rimasto inadempiente. In camera di consiglio il difensore del ricorrente ha dichiarato che il bonus carta docente era stato corrisposto, mentre risultava ancora omesso il pagamento delle spese legali liquidate dal giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni della sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, con termine di 90 giorni per gli adempimenti sostitutivi e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione della pronuncia passata in giudicato e di predisporre, in caso di ulteriore inadempimento, misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione dopo la notificazione utile alla decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il beneficiario può agire in ottemperanza e il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine stabilito.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a sostituire l'amministrazione inadempiente qualora persista l'inerzia oltre il termine assegnato.
  • L'esecuzione della sentenza deve comprendere le statuizioni effettivamente rimaste ineseguite, detraendo gli importi o le utilità già corrisposti dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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