Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15456/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la conferma in appello della responsabilità per ricettazione relativa al possesso di gabbie contenenti uccelli di provenienza illecita. Il difensore deduceva che il reato presupposto fatto valere per la ricettazione era in realtà la "uccellagione", fattispecie di natura contravvenzionale (art. 30 lett. e) L. 157/1992) e non un delitto; di conseguenza la ricettazione non poteva essere configurata. Si contestava inoltre la qualificazione della continuazione operata dalla Corte territoriale, che avrebbe erroneamente individuato come reato più grave una contravvenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: dal complesso motivazionale emergeva che la ricettazione era stata imputata avendo come reato presupposto una contravvenzione (uccellagione). Alla data dei fatti (19/06/2016) la ricettazione era prevista solo con riferimento a reati-presupposto configurabili come delitti e non come contravvenzioni. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Decisione resa il 3 febbraio 2022.

Norme richiamate

  • Decreto-Legge n. 137 del 2020

    Il procedimento di legittimità si è svolto con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137/2020 (rilevazione meramente procedurale).

  • Legge n. 157 del 1992

    La norma disciplina la "uccellagione", che la Corte ha ritenuto essere una fattispecie di natura contravvenzionale e costituire l'unico reato presupposto individuabile nel caso concreto.

  • Codice penale

    La Cassazione interpreta la disciplina della ricettazione (art. 648 c.p. nella sua configurazione vigente all'epoca dei fatti) nel senso che, alla data del 19/06/2016, la ricettazione richiedeva come presupposto reati qualificabili come delitti e non poteva fondarsi su contravvenzioni.

Massime di principio

  • Sempre verificare la natura (delitto vs contravvenzione) del reato presupposto quando si contesta la ricettazione: se il presupposto è una contravvenzione la ricettazione può risultare inapplicabile.
  • La qualificazione errata del reato più grave in ipotesi di continuazione può compromettere l'intera ricostruzione imputativa; la Corte di legittimità può annullare senza rinvio se ciò determina che "il fatto non sussiste".
  • Occorre valutare la normativa vigente alla data dei fatti e non solo la disciplina successiva: modifiche legislative successive possono incidere sulla configurabilità dell'illecito, ma non operano retroattivamente se non espressamente previsto.
  • In fase difensiva è utile contestare puntualmente la natura giuridica del reato presupposto e chiedere la disamina della compatibilità tra la fattispecie concreta e i requisiti richiesti dalla norma sulla ricettazione.
  • Gli aspetti procedurali (es. celebrazione con contraddittorio scritto ex D.L. 137/2020 art. 23, c.8) non incidono sulla valutazione di merito relativa alla sussistenza del fatto e della tipicità del reato presupposto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.