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Sentenza

Sentenza n. 882/2026 - Catania, Sezione 2

per l''annullamento - dell'ordine di demolizione del Comune di Ragusa n. 30 in data 18 gennaio 2023; - del preavviso di rigetto n. 55436 del 17 luglio 2014 e il diniego n. 58942 in data 14 luglio 2015 sulla domanda di condono n. 3146/86 presentata in data 1 luglio 1986 (mai notificati agli odierni proprietari e indirizzati al dante causa già deceduto).

Giustizia amministrativa202300642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione dell’intero edificio abusivo e diniego di condono edilizio presupposto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordine di demolizione n. 30 del 18 gennaio 2023 e, congiuntamente, il preavviso di rigetto del 17 luglio 2014 e il diniego di condono del 14 luglio 2015, relativi a un edificio realizzato nel 1983 senza titolo edilizio e situato in Contrada Randello, nel Comune di Ragusa. Hanno dedotto l’inammissibilità o comunque l’illegittimità degli atti presupposti, sostenendo di non averne avuto conoscenza, poiché notificati al dante causa già deceduto. Nel merito hanno lamentato la violazione dell’art. 15, lett. a), l.r. Sicilia n. 78/1976, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti e l’ingiustizia manifesta, assumendo che il Comune non avrebbe accertato adeguatamente la distanza dell’immobile dalla battigia al momento della costruzione e non avrebbe considerato l’erosione costiera. Hanno inoltre invocato la propria buona fede quali acquirenti e la mancata partecipazione al procedimento. Con un secondo motivo hanno contestato la sproporzione dell’ordine di demolizione, deducendo l’impossibilità tecnica di una demolizione parziale dell’edificio e l’omessa valutazione della sanzione pecuniaria alternativa. Hanno infine censurato la mancata acquisizione del parere della Soprintendenza, ritenuto necessario in ragione del vincolo paesaggistico.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rigettato l’eccezione comunale di inammissibilità per tardiva impugnazione degli atti presupposti, rilevando che il diniego di condono era stato notificato al richiedente originario quando questi era già deceduto e che, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., i ricorrenti ne avevano avuto piena conoscenza soltanto con la notifica dell’ordinanza di demolizione, che lo richiamava espressamente. L’impugnazione congiunta del diniego e dell’ordinanza è stata quindi ritenuta tempestiva e ammissibile. Nel merito, il giudice ha affermato che l’onere di provare, ai fini della sanatoria, il rispetto della fascia di inedificabilità assoluta di 150 metri dalla battigia grava sul privato. Le allegazioni sull’erosione costiera erano generiche e non accompagnate da perizie, aerofotogrammetrie d’epoca o altri elementi idonei a dimostrare che nel 1983 l’edificio fosse posto oltre la fascia vincolata; pertanto, l’istruttoria comunale, basata sulle cartografie ufficiali, non è stata ritenuta carente. Accertata l’insanabilità dell’abuso, l’ordine di demolizione è stato qualificato come atto vincolato e doveroso, non soggetto a una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati né a una motivazione rafforzata, essendo l’interesse al ripristino della legalità in re ipsa. Il decorso del tempo e la buona fede degli acquirenti non sono stati ritenuti idonei a fondare un affidamento tutelabile sulla conservazione dell’abuso. L’eventuale impossibilità tecnica della demolizione parziale e la sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria riguardano la fase esecutiva e non incidono sulla legittimità dell’ordine demolitorio; inoltre, l’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 non è stato ritenuto applicabile a un intero edificio abusivo. La mancata acquisizione del parere della Soprintendenza è stata ritenuta irrilevante, poiché il vincolo considerato è di inedificabilità assoluta e non un vincolo paesaggistico che lasci spazio a valutazioni di compatibilità. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di 2.000 euro oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 15, lett. a), l.r. Sicilia n. 78/1976

    impone un vincolo di inedificabilità assoluta entro i 150 metri dalla battigia

    La disposizione è stata interpretata come fonte di un vincolo assoluto che preclude la sanatoria degli abusi edilizi realizzati nella fascia di 150 metri dalla battigia.

  • art. 23, comma 10, l.r. Sicilia n. 37/1985

    esclude la possibilità della sanatoria per gli abusi edilizi nella fascia di inedificabilità di 150 metri dalla battigia commessi dopo il 31 dicembre 1976

    La norma è stata richiamata in combinato disposto con l’art. 15, lett. a), l.r. Sicilia n. 78/1976 per escludere la sanabilità dell’abuso realizzato nel 1983 nella fascia vincolata.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Il termine per impugnare il diniego di sanatoria decorre, per gli aventi causa, dalla legale conoscenza effettiva del provvedimento lesivo; nel caso concreto tale conoscenza è stata acquisita con la notifica dell’ordinanza di demolizione che richiamava il diniego.

  • art. 34 d.P.R. n. 380/2001

    possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria

    La valutazione sulla sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria appartiene alla fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione, e riguarda le opere realizzate in parziale difformità quando la demolizione pregiudichi parti conformi.

Massime di principio

  • L’onere di provare, ai fini della sanatoria edilizia, che l’opera rispettava al momento della realizzazione la distanza minima da una fascia di inedificabilità assoluta grava sul privato richiedente; allegazioni generiche su modificazioni della linea di costa non sono sufficienti senza un principio di prova tecnico-documentale, quale una perizia o un’aerofotogrammetria d’epoca.
  • Quando il provvedimento di diniego della sanatoria sia stato notificato al dante causa dopo il suo decesso, la notificazione non fa decorrere il termine d’impugnazione nei confronti degli aventi causa, i quali possono impugnare il diniego quando ne acquisiscano la legale conoscenza, anche mediante la notifica dell’ordinanza di demolizione che lo richiami espressamente.
  • L’ordine di demolizione conseguente all’accertata insanabilità di un abuso edilizio realizzato in area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta è un atto vincolato e doveroso; non richiede una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico attuale né una comparazione con l’interesse del privato, poiché l’interesse al ripristino della legalità è in re ipsa.
  • Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso e la buona fede dell’acquirente non fanno sorgere un affidamento tutelabile alla conservazione dell’opera abusiva, trattandosi di illecito edilizio permanente e di attività repressiva vincolata.
  • La verifica dell’eventuale impossibilità tecnica della demolizione e della sostituibilità della sanzione demolitoria con una sanzione pecuniaria appartiene alla fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione, e non ne determina l’illegittimità.
  • In presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, che non consente alcuna valutazione di compatibilità paesaggistica o deroga edilizia, il parere della Soprintendenza non è necessario ai fini dell’ordine di ripristino.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoEfficacia ed esecutorietà

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