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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32858/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento notificata in relazione a un avviso di accertamento già oggetto di precedente giudizio. La contribuente aveva originariamente impugnato l’avviso di accertamento e aveva ottenuto esito favorevole in primo grado/merito, ma il giudizio si era poi concluso in Cassazione con cassazione con rinvio; il giudizio di rinvio non era stato riassunto, con conseguente consolidamento dell’avviso di accertamento. Successivamente, notificata l’intimazione di pagamento, la contribuente la impugnava deducendo: 1) la tardività non poteva essere affermata perché, per la notifica a mezzo posta, mancava in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito del piego presso l’ufficio postale; quindi il termine per impugnare doveva decorrere dal ritiro effettivo del plico; 2) l’intimazione sarebbe stata illegittima per difetto di motivazione, poiché non era stata allegata l’ordinanza della Cassazione che costituiva il presupposto dell’atto. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso per tardività e la CTR confermava; la contribuente ricorreva per cassazione con due motivi, denunciando violazione delle norme sulla notifica degli atti a mezzo posta e sulla motivazione per relationem degli atti impositivi.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondato il secondo motivo: l’obbligo di allegare l’atto richiamato per relationem serve a rendere conoscibili le ragioni della pretesa, ma nel caso concreto l’intimazione richiamava la sentenza della Suprema Corte resa nel processo tra le parti e ciò era sufficiente, perché la contribuente conosceva l’atto presupposto, avendolo già impugnato, e non poteva dirsi ignota l’evoluzione del processo che aveva portato al consolidamento dell’avviso di accertamento. Una volta rigettato il secondo motivo, il primo viene dichiarato inammissibile per difetto di interesse. La Corte conferma quindi la decisione di merito e condanna la ricorrente alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per la decorrenza del termine di impugnazione degli atti tributari; la Corte non accoglie la censura sulla tardività perché la questione viene superata dal rigetto del motivo principale.

  • art. 8 L. n. 890/1982

    Invocato dalla ricorrente in tema di notificazione a mezzo posta e raccomandata informativa del deposito del piego; il motivo che lo richiama è reso privo di interesse dopo il rigetto del secondo motivo.

  • art. 14 L. n. 890/1982

    Richiamato dalla ricorrente sulle modalità di notifica postale; non è centrale nella ratio decidendi finale.

  • art. 140 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente sulla disciplina delle notificazioni in caso di irreperibilità temporanea; non decisivo nel caso concreto.

  • art. 48 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina notificatoria; non decisivo nella decisione finale.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Norma richiamata dalla ricorrente in tema di riscossione e notifica degli atti della riscossione.

  • art. 45 e ss. d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto notificatorio e di riscossione.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulle notifiche degli atti tributari.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per il riparto dell’onere della prova in ordine al perfezionamento della notifica.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212/2000

    Invocato per l’obbligo di motivazione degli atti tributari, anche per relationem.

  • art. 3, comma 3, L. n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente sulla motivazione degli atti amministrativi e tributari.

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo sulla pretesa illegittimità dell’intimazione dopo il consolidamento dell’avviso presupposto.

  • art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Invocato dalla ricorrente sulla motivazione degli atti impositivi.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il deposito della memoria nel giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando un atto impositivo o esattoriale richiama per relationem un presupposto già conosciuto dal contribuente perché da lui stesso impugnato, l’obbligo di motivazione può ritenersi assolto anche senza allegazione materiale dell’atto presupposto, se il richiamo consente di comprendere le ragioni della pretesa.
  • La mancata partecipazione della parte contumace a un successivo grado o fase del medesimo processo non esclude la conoscenza giuridica del processo stesso, se la parte ha avuto rituale conoscenza degli atti introduttivi e dell’andamento del giudizio.
  • Se la Corte respinge il motivo che investe la ratio decisiva sul merito, i motivi ulteriori che presuppongono l’utilità dell’accoglimento del primo possono essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse.
  • La prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta deve essere valutata in modo rigoroso secondo le regole applicabili; tuttavia, la censura sulla tardività dell’impugnazione perde rilievo quando la decisione di merito è comunque sorretta da una autonoma ratio decidendi non viziata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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