Corte di giustizia, Sentenza C-698/18
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 luglio 2020. — SC Raiffeisen Bank SA e BRD Groupe Societé Générale SA contro JB e KC. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte da Tribunalul Specializat Mureş. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Contratto di credito avente ad oggetto un prestito personale – Contratto integralmente eseguito – Accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Azione di ripetizione delle somme indebitamente pagate in forza di una clausola abusiva – Modalità giudiziarie – Azione ordinaria imprescrittibile – Azione ordinaria avente carattere personale e patrimoniale, soggetta a prescrizione – Dies a quo del termine di prescrizione – Momento oggettivo della conoscenza, da parte del consumatore, dell’esistenza di una clausola abusiva. — Cause riunite C-698/18 e C-699/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in una causa relativa a due contratti di credito al consumo rumeni, ha distinto tra azione di accertamento della clausola abusiva e azione di ripetizione delle somme versate. Ha ritenuto compatibile con la direttiva 93/13 la prescrizione dell’azione restitutoria, ma solo se il termine non compromette effettività ed equivalenza. È invece contrario al diritto UE far decorrere il termine di tre anni dalla fine del contratto, presupponendo che da quel momento il consumatore conosca l’abusività della clausola.
Direttiva 93/13 e prescrizione dell’azione restitutoria conseguente alla clausola abusiva: compatibilità di un termine triennale che decorre dalla fine del contratto e dal presunto momento di conoscenza del consumatore.
La questione giuridica
Se la direttiva 93/13 consenta che l’azione di accertamento della clausola abusiva sia imprescrittibile ma l’azione di ripetizione delle somme pagate in base alla clausola sia soggetta a prescrizione; e, in caso affermativo, se sia compatibile con il diritto UE una regola nazionale/interpretazione giurisprudenziale che fa decorrere il termine di tre anni dalla data di esecuzione integrale del contratto, presumendo da tale momento la conoscenza del carattere abusivo della clausola.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che la direttiva 93/13 non osta a una normativa nazionale che renda imprescrittibile l’azione di accertamento della nullità della clausola abusiva ma assoggetti a prescrizione l’azione restitutoria, purché il termine rispetti equivalenza ed effettività. Tuttavia, è incompatibile con la direttiva e con i principi di effettività, equivalenza e certezza del diritto una regola che faccia decorrere automaticamente il termine di tre anni dalla completa esecuzione del contratto, presumendo senza verifica che il consumatore conoscesse o dovesse conoscere l’abusività: un simile meccanismo può rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti del consumatore. Inoltre, la nozione di consumatore non cessa per il solo fatto che il contratto sia stato integralmente eseguito.
Norme richiamate
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 2, lettera b), direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafi 1 e 2, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 8 direttiva 93/13/CEE
- Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, direttiva 93/13/CEE
Direttiva 93/13 e prescrizione dell’azione restitutoria conseguente a clausole abusive
La sentenza riguarda due rinvii pregiudiziali del Tribunalul Specializat Mureş (Romania) nell’ambito di controversie tra due banche e due mutuatari-consumatori in relazione a clausole ritenute abusive in contratti di credito personali. La Corte affronta il problema della compatibilità, con la direttiva 93/13, di un sistema nazionale che consente di chiedere in ogni momento l’accertamento dell’abusività, ma assoggetta a prescrizione l’azione per ottenere la restituzione di quanto pagato in esecuzione della clausola abusiva.
Fatti e procedimento principale
Nella causa C‑698/18, JB aveva stipulato con Raiffeisen Bank un prestito personale nel 2008, integralmente rimborsato nel 2015. Nel 2016 egli ha chiesto al giudice rumeno di accertare il carattere abusivo di alcune clausole e di condannare la banca alla restituzione delle somme pagate e degli interessi legali. La banca ha eccepito il difetto di legittimazione, sostenendo che, essendo il contratto già estinto, JB non fosse più consumatore.
Nella causa C‑699/18, KC aveva stipulato con Société Générale un contratto di credito nel 2003, poi estinto per rimborso anticipato. Nel 2016 ha chiesto l’accertamento dell’abusività di talune clausole e la restituzione delle somme versate. Anche qui la banca ha eccepito che KC avesse perso la qualità di consumatore con la cessazione del contratto.
Il giudice del rinvio ha evidenziato l’esistenza, nel diritto rumeno, di orientamenti giurisprudenziali non uniformi: da un lato, l’assimilazione dell’inopponibilità delle clausole abusive alla nullità assoluta, con conseguente azione imprescrittibile di accertamento e prescrizione ordinaria dell’azione di ripetizione; dall’altro, una lettura più restrittiva che considera la sanzione come effetto solo futuro, senza rimettere in discussione le prestazioni già eseguite.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva sostanzialmente:
- se la direttiva 93/13 consenta un sistema in cui l’azione di accertamento della clausola abusiva sia imprescrittibile, mentre l’azione restitutoria sia soggetta a prescrizione;
- se sia compatibile con il diritto UE una interpretazione secondo cui il termine di prescrizione di tre anni decorre dalla data di cessazione/esecuzione integrale del contratto, momento in cui il consumatore si presume a conoscenza dell’abusività.
Competenza della Corte e applicabilità temporale della direttiva
La Corte ha distinto le due cause. Ha rilevato che la direttiva 93/13 è applicabile ratione temporis alla causa C‑698/18, poiché il contratto è stato stipulato dopo l’adesione della Romania all’Unione e dopo il termine di trasposizione della direttiva. Non è invece applicabile alla causa C‑699/18, perché il contratto è del 2003, quindi anteriore all’adesione rumena del 1° gennaio 2007; per questo la Corte ha dichiarato di non essere competente a rispondere alle questioni poste in tale causa.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, che definisce il consumatore;
- l’articolo 6, paragrafo 1, che sancisce l’inopponibilità della clausola abusiva al consumatore;
- l’articolo 7, paragrafo 1, che impone mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive;
- l’articolo 8, che consente misure nazionali più severe;
- l’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, sulla temporanea applicabilità della direttiva ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1994.
La Corte richiama anche i principi di equivalenza, effettività e certezza del diritto, nonché la giurisprudenza già consolidata su tutela del consumatore, clausole abusive e termini processuali ragionevoli.
Ragionamento della Corte sulla prima questione (causa C‑698/18)
La Corte ricorda che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva impone di considerare la clausola abusiva come se non fosse mai esistita, con effetto di ripristino della situazione di diritto e di fatto del consumatore. Di regola, quindi, la dichiarazione di abusività comporta anche un effetto restitutorio delle somme indebitamente pagate.
Al tempo stesso, la tutela del consumatore non è assoluta: il diritto UE ammette termini di ricorso ragionevoli, fissati nell’interesse della certezza del diritto, purché non rendano impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione.
Da ciò la Corte ricava che è compatibile con la direttiva 93/13 una normativa nazionale che:
- renda imprescrittibile l’azione diretta all’accertamento della nullità della clausola abusiva;
- ma sottoponga a prescrizione l’azione per ottenere gli effetti restitutori di tale accertamento, sempre che il termine sia conforme ai principi di equivalenza ed effettività.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione (causa C‑698/18)
La Corte ha invece escluso la compatibilità con il diritto UE di un termine di prescrizione di tre anni che decorre automaticamente dalla data di esecuzione integrale del contratto, sulla base della presunzione che il consumatore dovesse conoscere da quel momento il carattere abusivo della clausola.
Il punto centrale è il principio di effettività: il termine non deve iniziare a decorrere in modo tale da scadere prima che il consumatore abbia realisticamente la possibilità di conoscere l’abusività della clausola e di agire. Poiché la direttiva 93/13 presuppone una posizione di inferiorità del consumatore rispetto al professionista, un termine che decorra dalla cessazione del contratto rischia di precludere o rendere eccessivamente difficile la tutela, soprattutto se il consumatore ignora l’abusività o la portata dei propri diritti.
La Corte chiarisce anche che il fatto che il contratto sia stato integralmente eseguito non fa cessare, di per sé, la qualità di consumatore in relazione a quel contratto: la definizione dell’articolo 2, lettera b), non contiene alcun elemento che faccia dipendere la qualifica dalla persistente esecuzione del rapporto. Limitare la tutela alla durata del contratto sarebbe incompatibile con la logica della direttiva.
Principio di equivalenza e confronto con le azioni interne
La Corte aggiunge che, se per azioni analoghe di diritto interno il termine di prescrizione decorre solo dall’accertamento giudiziale della causa dell’azione, allora far decorrere prima il termine per le azioni fondate sulla direttiva 93/13 comporterebbe un trattamento meno favorevole, vietato dal principio di equivalenza. Spetta comunque al giudice nazionale verificare in concreto la somiglianza delle azioni sotto il profilo di petitum, causa petendi ed elementi essenziali.
Dispositivo
La Corte ha quindi deciso che:
- la direttiva 93/13 non osta, in linea di principio, a una disciplina nazionale che renda imprescrittibile l’azione di accertamento della clausola abusiva ma prescrivibile l’azione restitutoria, purché siano rispettati equivalenza ed effettività;
- è invece incompatibile con il diritto UE l’interpretazione secondo cui il termine di tre anni per l’azione di ripetizione decorre dalla completa esecuzione del contratto presumendo la conoscenza dell’abusività da parte del consumatore, o comunque quando ciò determini un trattamento meno favorevole rispetto ad azioni analoghe di diritto interno;
- nella causa C‑699/18 la Corte non è competente, per ragioni di applicabilità temporale della direttiva 93/13.
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