Cassazione Civile, Sentenza n. 40142/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia delle Dogane contestava a Cecere la corresponsabilità, in solido con l'importatore, per una inesatta dichiarazione di valore all'importazione (421 colli di tute sportive), poiché la copia della fattura prodotta in dogana differiva dall'originale successivamente acquisito dalla competente autorità cinese. Lo spedizioniere, che aveva operato come rappresentante diretto e aveva asseverato i dati contenuti nella dichiarazione, ha impugnato la decisione sostenendo di essere esente da responsabilità (essendo dichiarante il rappresentato), che mancava ogni accertamento sul suo stato soggettivo di dolo o colpa e che era violato il contraddittorio amministrativo.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibile la parte che evocava in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritenendo legittimato passivamente soltanto l'Agenzia delle Dogane. Sostanzialmente la Corte ha confermato il principio secondo cui lo spedizioniere-rappresentante diretto può essere ritenuto responsabile in solido qualora abbia fornito i dati o i documenti necessari alla stesura della dichiarazione e fosse consapevole o avrebbe dovuto essere consapevole della loro erroneità (richiamando art.201 par.3 CDC e art.2 L.213/2000). La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della CTR che ha accertato la difformità tra documenti e assembleverazione non fondata su documenti originali. La doglianza circa la violazione del contraddittorio è stata rigettata: eventuali vizi procedimentali rilevano solo se dimostrano un concreto pregiudizio del diritto di difesa, elemento non provato dal ricorrente. Sono state inoltre compensate le spese a carico del ricorrente e disposto l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario)
L'art.201, par.3 (seconda proposizione) è stato interpretato nel senso che le persone che hanno fornito i dati necessari alla redazione della dichiarazione possono essere considerate debitori quando erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza dell'erroneità dei dati; tale previsione giustifica la responsabilità solidale anche del rappresentante diretto se ha fornito o asseverato dati o documenti falsi o conoscendone l'inidoneità
Legge 25 luglio 2000, n. 213
art. 2, commi 5 e 6 (asseverazione e responsabilità)
L'asseverazione da parte dello spedizioniere comporta l'obbligo di verifica della corrispondenza dei dati e comporta responsabilità solidale se lo spedizioniere era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'erroneità dei dati o dell'inidoneità dei documenti
D.Lgs. 472/1997
Richiamato ma ritenuto inconferente nella fattispecie: la disposizione sul reato di chi determina altri in errore non è risultata applicabile direttamente al caso di asseverazione professionale oggetto del procedimento
D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374
art. 11 (disciplinante i procedimenti in materia doganale, nella parte evocata)
La Corte ricorda che il rispetto del contraddittorio in fase amministrativa è principio generale e trova disciplina nelle norme richiamate, ma la violazione rileva solo se ha determinato concreto pregiudizio del diritto di difesa
DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (TU doganale)
Norme richiamate a spiegare il procedimento amministrativo di ricorso gerarchico e la possibilità di un contraddittorio preventivo, elementi utili a valutare l'effettività del diritto di difesa nei casi di rettifica doganale
Regolamento (CEE) n. 2913/1992
art. 244 e art. 245 (richiami sul ricorso e sulle norme di attuazione)
La Corte UE e la Cassazione richiamano questi articoli per stabilire che le condizioni e le modalità del contraddittorio possono essere regolate dal diritto nazionale purché non si comprometta l'effetto utile del codice doganale; inoltre la possibilità di sospendere l'esecuzione e i rimedi amministrativi incidono sulla valutazione del rispetto dei diritti della difesa
Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
casi citati: C-129/13 e C-130/13 (Kamino), C-349/07 (Sopropé), C-276/16 (Preqù)
I principi UE richiamati stabiliscono che il diritto di essere ascoltati è fondamentale, ma che la normativa nazionale di attuazione può prevedere forme differenziate di contraddittorio e rimedi amministrativi, a condizione che il principio di effettività e di equivalenza non siano compromessi; la violazione del diritto di audizione comporta annullamento solo se avrebbe potuto influire sull'esito del procedimento
Normativa e prassi sulla legittimazione passiva
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 art.57, comma 10
Dopo il trasferimento delle competenze alle agenzie fiscali, l'unico soggetto passivamente legittimato nel contenzioso doganale è l'Agenzia delle Dogane; il Ministero non può essere evocato se non partecipe nelle fasi precedenti
Massime di principio
- Lo spedizioniere che agisce come rappresentante diretto è, in linea di principio, estraneo all'obbligazione doganale, ma può essere ritenuto responsabile in solido se ha effettivamente fornito o asseverato dati/documenti necessari alla dichiarazione e fosse consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, della loro erroneità
- L'asseverazione professionale comporta un livello di diligenza elevato: chi assevera dati risponde patrimonialmente e solidalmente se l'asseverazione è basata su informazioni false o su documenti inidonei che il professionista conosceva o avrebbe dovuto conoscere
- La violazione del contraddittorio amministrativo nelle procedure doganali non determina automaticamente l'annullamento dell'atto: occorre dimostrare il concreto pregiudizio del diritto di difesa e che, in assenza della violazione, l'esito del procedimento sarebbe stato diverso
- Dopo la riorganizzazione delle competenze verso le agenzie fiscali, nelle controversie doganali l'Agenzia delle Dogane è il soggetto passivamente legittimato; citare il Ministero è in genere inammissibile se non intervenuto nelle fasi precedenti
- In casi analoghi è essenziale che l'Amministrazione dimostri non solo la discrepanza documentale ma anche, quando si vuol coinvolgere lo spedizioniere, elementi che rendano credibile che questi conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'erroneità dei dati asseverati
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