Sentenza n. 1465/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13292/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudizio di non idoneità psicofisica espresso dalla Commissione medica concorsuale e conseguente esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La candidata contestava il giudizio di non idoneità e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale, deducendo l'erroneità della sentenza di primo grado che aveva recepito integralmente, per relationem, gli esiti della verificazione disposta dal TAR. In particolare, sosteneva che gli accertamenti clinici non avessero evidenziato patologie idonee a incidere sulle funzioni e mansioni del ruolo, che la verificazione fosse generica e contraddittoria e non chiarisse a quale delle patologie contemplate dal punto 5, comma 1, lettera a), della Tabella 1 allegata al d.m. 30 giugno 2003, n. 198, fosse riconducibile la sua situazione. Deduceva inoltre che la condizione riscontrata costituisse un difetto congenito corretto chirurgicamente molti anni prima, senza limitazioni funzionali, come confermato anche dall'idoneità all'attività sportiva agonistica, e non una malattia ostativa ai sensi della disposizione regolamentare. Il Consiglio di Stato, rilevata la genericità e l'apparente contraddittorietà della prima verificazione, disponeva una nuova verificazione, dalla quale emergeva che l'intervento chirurgico aveva corretto il difetto congenito, che le condizioni residue non costituivano una malattia né determinavano limitazioni fisiche o psichiche e che, alla data rilevante, la candidata era idonea alla partecipazione al concorso. L'Amministrazione sosteneva invece che la disciplina rendesse sufficiente anche una mera imperfezione, indipendentemente dalla funzionalità dell'apparato.
La decisione
L'appello è stato accolto e, in riforma della sentenza del TAR Lazio, è stato accolto anche il ricorso di primo grado. Il Consiglio di Stato ha annullato il giudizio di non idoneità e il conseguente provvedimento di esclusione. La decisione si fonda sull'interpretazione del punto 5, lettera a), della Tabella 1 allegata al d.m. n. 198/2003: il campo d'indagine era limitato alle patologie ivi previste, essendo estranee le ulteriori ipotesi delle lettere b), c) e d); la disposizione non rende ostative le mere imperfezioni, ma soltanto quelle idonee a determinare le specifiche malattie indicate dalla norma. La nuova verificazione aveva escluso la sussistenza di tali malattie, qualificando le condizioni residue come non rilevanti, non significative e prive di incidenza sulla capacità dell'interessata. La prima verificazione, invece, era risultata generica e contraddittoria, perché aveva confermato l'inidoneità pur qualificando le problematiche come non rilevanti e non significative. L'Amministrazione aveva contestato solo genericamente le conclusioni della seconda verificazione, senza dimostrare la riconducibilità della situazione della candidata a una patologia ostativa. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in € 7.000,00 oltre oneri di legge, nonché delle spese di verificazione da liquidarsi separatamente.
Norme richiamate
d.m. 30 giugno 2003, n. 198, art. 3
«costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermità indicate nell’allegata Tabella 1»
La disposizione rinvia alla Tabella 1 per l'individuazione delle imperfezioni e infermità ostative all'ammissione ai concorsi per i ruoli della Polizia di Stato.
d.m. 30 giugno 2003, n. 198, art. 5
«gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia che abbiano riportato lesioni o infermità stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrità psico-fisica ascrivibili singolarmente o per cumulo alle prime cinque categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono considerati inidonei al servizio nel ruolo di appartenenza»
La disposizione riguarda l'inidoneità al servizio del personale già appartenente ai ruoli e non costituisce la specifica base normativa del giudizio di inidoneità all'ammissione controverso.
d.m. 30 giugno 2003, n. 198, Tabella 1, punto 5, lettera a)
«le infermità ed imperfezioni dell'-OMISSIS-: a) malattie dell'-OMISSIS-»
Per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato non sono preclusive le mere imperfezioni, ma soltanto quelle che determinano le specifiche malattie contemplate dalla disposizione; la verificazione deve accertare concretamente la riconducibilità della condizione del candidato a una di tali patologie.
art. 73 c.p.a.
La seconda memoria dell'appellante depositata il 29 gennaio 2026 è stata dichiarata tardiva perché depositata oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile; tale rilievo non ha impedito la decisione nel merito dell'appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del d.lgs. 196/2003, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità dell'appellante e dei dati idonei a rivelarne lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nel caso di diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari dell'appellante.
Massime di principio
- Quando una disciplina concorsuale individua come causa di inidoneità specifiche malattie, il giudizio ostativo non può fondarsi sulla mera esistenza di un'imperfezione, ma deve accertare e motivare la riconducibilità concreta della condizione del candidato a una delle patologie espressamente contemplate dalla norma.
- In materia di accertamento dell'idoneità psicofisica per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, la discrezionalità tecnica dell'Amministrazione non esonera dall'obbligo di formulare un giudizio specifico, coerente e verificabile circa la sussistenza della patologia prevista dalla disciplina regolamentare.
- Un giudizio di inidoneità è illegittimo quando la verificazione o l'accertamento tecnico qualifica le condizioni riscontrate come non rilevanti, non significative e prive di limitazioni funzionali, ma conclude comunque per la non idoneità senza spiegare il nesso tra tali condizioni e una causa ostativa espressamente prevista.
- In presenza di una verificazione disposta in giudizio che escluda la sussistenza della patologia ostativa e accerti l'assenza di limitazioni fisiche o psichiche, l'Amministrazione che intenda sostenere la legittimità del giudizio di inidoneità deve contestare specificamente tali conclusioni e dimostrare la riconducibilità della situazione a una fattispecie regolamentare impeditiva.
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