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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22695/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia traeva origine dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle cartelle di pagamento presupposte, riferite a debiti tributari per annualità dal 2003 al 2007. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva accolto solo in parte l'impugnazione, annullando l'atto limitatamente a due cartelle, ritenendo non sufficiente, ai fini della prova della notificazione, la sola produzione dell'estratto di ruolo e rilevando che le cartelle non erano state prodotte in giudizio insieme alle prove di notifica, nonostante la richiesta del contribuente e l'ordine di esibizione del primo giudice. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 5, comma 5, del d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997, sostenendo che la CTR avesse errato nel pretendere la produzione integrale delle cartelle, poiché la notificazione risultava già dimostrata tramite le relate e l'estratto di ruolo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, quando il destinatario di una cartella contesta solo di aver ricevuto la notificazione e l'agente della riscossione prova la regolare esecuzione della stessa, non vi è onere di produrre in giudizio la copia integrale della cartella, essendo sufficiente la relazione di notificazione e/o l'avviso di ricevimento contenente il numero identificativo della cartella. Poiché nel caso concreto, secondo quanto riportato nel ricorso, erano stati prodotti avvisi di ricevimento conformi recanti i dati idonei ad attestare la notificazione, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura per erronea valutazione della prova da parte del giudice di merito; la Corte ha ritenuto sufficiente la prova documentale della notificazione offerta dall'agente della riscossione.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    norma invocata per sostenere che la notificazione della cartella può essere provata con la relata e/o l'avviso di ricevimento, senza necessità di produrre la cartella integrale.

  • art. 5, comma 5, d.l. n. 669 del 1996, conv. in l. n. 30 del 1997

    norma richiamata nel motivo di ricorso insieme alle disposizioni sulla notificazione e valutazione della prova; non è oggetto di autonoma elaborazione nella decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato quale vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In tema di notificazione della cartella di pagamento, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e della relativa data può essere fornita mediante la relazione di notificazione e/o l'avviso di ricevimento, purché recanti gli elementi identificativi della cartella, senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa.
  • Se il destinatario della cartella contesta esclusivamente la mancata notificazione, la dimostrazione della regolare notificazione preclude la deduzione di vizi della cartella non tempestivamente opposti; in tale ipotesi non grava sull'agente della riscossione un ulteriore onere di deposito della cartella integrale.
  • L'estratto di ruolo, ove accompagnato dalla documentazione attestante la notificazione, può concorrere alla prova del credito e della sua riferibilità alla cartella, ma il punto decisivo ai fini della validità della notifica resta la presenza dell'avviso di ricevimento o della relata con il numero identificativo della cartella.
  • Il giudice di merito non può ritenere insufficiente la prova della notificazione quando risultino prodotti documenti idonei a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieCartella di pagamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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