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Sentenza

Sentenza n. 3414/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202404093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento prefettizio di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza per la ritenuta falsità delle legalizzazioni apposte ai certificati di nascita e penale del Paese d’origine

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza del TAR Lazio e il provvedimento della Prefettura di Roma che aveva dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana, poiché l’Ambasciata d’Italia al Cairo aveva comunicato che le legalizzazioni dei certificati allegati erano false e non risultavano registrate nei sistemi dell’Ambasciata. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell’art. 9-bis, comma 1, della legge n. 91/1992, dell’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 362/1994 e dell’art. 11 del d.lgs. n. 286/1998, nonché eccesso di potere per vizio di istruttoria e manifesta ingiustizia. L’appellante ha sostenuto di essersi affidato al personale dell’Ambasciata, a causa della non perfetta conoscenza della lingua italiana, e ha affermato che i documenti erano genuini, imputando l’irregolarità a un errore del personale diplomatico. Ha inoltre richiamato una ricevuta di ingresso dei documenti presso l’Ambasciata e una denuncia-querela contro ignoti. Con il secondo motivo sono stati dedotti eccesso di potere e vizio di motivazione, sostenendo che il provvedimento prefettizio si fondasse su mere circostanze di fatto e non su elementi giuridici. Il Consiglio di Stato ha rilevato che il secondo motivo era comunque inammissibile nella parte in cui non muoveva critiche specifiche alla sentenza appellata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto priva anche di un principio di prova l’affermazione secondo cui l’appellante avrebbe commesso l’errore affidandosi al personale dell’Ambasciata. Ha escluso che la legalizzazione costituisca un adempimento meramente formale e posticipabile, chiarendo che essa è necessaria per attribuire valore alle circostanze documentali utili allo scrutinio della domanda di cittadinanza. La denuncia presentata contro ignoti non è stata ritenuta idonea a superare la motivazione della sentenza di primo grado, non essendo stato indicato alcun esito dell’accertamento. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha rilevato sia la sua inammissibilità, perché rivolto al provvedimento amministrativo e non alla sentenza appellata, sia la sua infondatezza nel merito. La motivazione del provvedimento prefettizio è stata ritenuta adeguata, poiché la legalizzazione attesta ufficialmente la qualità legale del sottoscrittore, l’autenticità della firma e, conseguentemente, la provenienza del documento dalle autorità competenti, costituendo un elemento essenziale per la validità in Italia degli atti prodotti. Il Collegio ha precisato che l’interessato, ove ritenga inesistente la falsità o comunque disponga dei titoli sostanziali, può presentare una nuova domanda di cittadinanza correttamente documentata, anche perché il provvedimento impugnato era di inammissibilità e non di diniego. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e dell’assenza di difese scritte delle amministrazioni appellate.

Norme richiamate

  • art. 9-bis, comma 1, l. 91/1992

    La disposizione è stata richiamata dall’appellante, ma il giudice ha respinto la censura di violazione, ritenendo legittima l’inammissibilità della domanda non adeguatamente documentata.

  • art. 1, comma 3, d.P.R. 362/1994

    La disposizione è stata richiamata dall’appellante tra le norme asseritamente violate; il giudice non ha ravvisato alcuna violazione.

  • art. 11 d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata indicata nel primo motivo di appello, senza che il Collegio ne abbia tratto una specifica regola decisoria autonoma.

Massime di principio

  • La legalizzazione dei documenti prodotti a corredo di una domanda di concessione della cittadinanza non è un adempimento meramente formale o posticipabile: essa costituisce elemento essenziale per attribuire valore in Italia agli atti stranieri e per consentire la verifica della provenienza, dell’autenticità delle sottoscrizioni e delle circostanze rilevanti per la decisione amministrativa.
  • Quando l’autorità consolare comunica, sulla base dei propri registri, che le legalizzazioni apposte su documenti stranieri sono false o non risultano registrate, il richiedente che contesti tale accertamento deve fornire elementi probatori concreti idonei a dimostrare l’autenticità dei documenti o l’errore dell’amministrazione; la mera allegazione di essersi affidato al personale diplomatico o la produzione di una denuncia senza indicazione del relativo esito non è sufficiente.
  • In appello è inammissibile il motivo che si limiti a reiterare censure contro il provvedimento amministrativo senza formulare una critica specifica alle statuizioni e alla motivazione della sentenza di primo grado.
  • L’inammissibilità della domanda di cittadinanza per irregolarità della documentazione non impedisce, in linea di principio, la presentazione di una nuova domanda correttamente documentata, trattandosi di un effetto preclusivo più limitato rispetto a un diniego nel merito della cittadinanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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