Cassazione Penale, Sentenza n. 44632/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva rigettato la sua domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di arresti domiciliari dal 13/02/2016 al 17/10/2016. La misura era stata disposta in seguito all'annullamento da parte della Cassazione dell'originaria decisione del Tribunale del riesame; il procedimento penale concernente inizialmente l'art.73 d.P.R. 309/1990 era poi stato riqualificato in art.378 c.p. e la ricorrente era stata prosciolta per la causa di giustificazione prevista dall'art.384 c.p. La Corte d'appello, giudice del procedimento di riparazione ai sensi dell'art.315 c.p.p., aveva ritenuto sussistere la condizione ostativa rappresentata dalla concorso della condotta dolosa o gravemente colposa della richiedente, rilevando che durante la perquisizione domiciliare la ricorrente era corsa in casa, aveva prelevato un barattolo contenente cocaina e aveva tentato di eliminarlo azionando lo scarico e sciacquando il contenitore. Tale condotta era stata ritenuta idonea a ostacolare il rinvenimento e quindi a creare, ex ante, la falsa apparenza di responsabilità, con rapporto causale con l'applicazione della misura cautelare. In cassazione la ricorrente deduceva illogicità e carenza di motivazione, sostenendo che la propria condotta era stata comunque riqualificata in favoreggiamento personale e assolta per scriminante, e che quindi mancava il nesso causale necessario per escludere il diritto all'indennizzo; chiedeva in particolare corretta interpretazione dell'art.314 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa la condotta del richiedente che abbia concorso a dare luogo alla detenzione con dolo o colpa grave. Il giudice della riparazione deve operare una valutazione ex ante, autonoma rispetto al giudizio di merito, sul fatto se la condotta abbia ingenerato la falsa apparenza di configurabilità del reato e quindi abbia determinato la misura cautelare. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto correttamente provata la condotta della ricorrente (atto di occultamento e tentativo di eliminazione della sostanza) e la sua idoneità a creare un quadro indiziario tale da giustificare la misura cautelare; ha inoltre affermato l'irrilevanza del mutamento di qualificazione giuridica del fatto rispetto all'accertamento dell'ostatività. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Norme richiamate
art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Norma inizialmente rilevante per il procedimento penale sulla detenzione di stupefacenti; nel caso la fattispecie originaria è stata poi riqualificata e ciò non impedisce la valutazione, ai fini della riparazione, della condotta che ha indotto l'adozione della misura cautelare
art.378 c.p.
Norma nella quale è stata poi ricondotta la fattispecie; il mutamento della qualificazione penale in sede di merito non esclude di per sé la valutazione, ai fini dell'indennizzo, che il comportamento del richiedente abbia concorso a determinare la misura cautelare
art.384 c.p.
Causa di giustificazione riconosciuta in sede di merito che ha portato al proscioglimento; tuttavia la presenza di tale scriminante non impedisce al giudice della riparazione di valutare se la condotta del richiedente abbia comunque ingenerato la falsa apparenza di responsabilità ex ante
art.315 c.p.p.
Indica il giudice competente per il procedimento di riparazione (Corte d'appello); il giudice adito deve valutare autonomamente la sussistenza di eventuali cause ostative
art.314 c.p.p.
Regola il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione e la fattispecie di ingiustizia formale: il ricorrente può ottenere l'indennizzo anche se prosciolto qualora risulti che la misura era stata emessa o mantenuta senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280. Tuttavia, anche nel quadro dell'art.314, il giudice valuta se il comportamento del richiedente abbia concorso, con dolo o colpa grave, alla determinazione della misura
art.273 e art.280 c.p.p.
Disciplinano le condizioni di applicabilità della custodia cautelare e dell'arresto; per la qualificazione di ingiustizia formale è necessario che risulti emisso o mantenuto il provvedimento senza che tali condizioni sussistessero
art.606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Base normativa del motivo di cassazione relativo a vizio di motivazione o illogicità nella motivazione (motivo invocato dalla ricorrente)
Massime di principio
- Il giudice della riparazione per ingiusta detenzione valuta autonomamente, con criterio ex ante, se la condotta del richiedente abbia contribuito a creare la falsa apparenza di responsabilità che ha determinato la misura cautelare; non si limita a ripetere la valutazione del processo penale
- Il mutamento della qualificazione giuridica del fatto in sede di merito (es. riqualificazione o assoluzione per scriminante) non è di per sé determinante: rileva invece se la condotta antecedente o durante le indagini abbia, comunque, ingenerato l'apparenza di colpevolezza
- Comportamenti attivi volti a nascondere o distruggere elementi di prova (anche se poi riqualificati o assunti come favoreggiamento non punibile) possono integrare dolo o colpa grave e quindi costituire causa ostativa all'indennizzo
- Anche la mera connivenza, se valutata come gravemente colposa (es. tollerare o agevolare il reato sapendo di poterlo impedire), può escludere il diritto all'indennizzo
- Per ottenere l'indennizzo per ingiusta detenzione, chi deduca ingiustizia formale deve dimostrare che la misura è stata emessa o mantenuta senza le condizioni previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.; tuttavia resta aperta la valutazione sulla responsabilità del richiedente nel contribuire alla formazione del convincimento dell'autorità
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