Ordinanza n. 3146/2026 - Roma, Sezione 2T
PER L’ACCERTAMENTO E/O LA DECLARATORIA del diritto e/o dell’interesse della Società ricorrente a veder il suo impianto, a far data dal 1.1.2026, incluso nei benefici derivanti dall’applicazione della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.10.2003 e, dunque, ad essere incluso nel sistema previsto dalla Direttiva per l’assegnazione di quote a titolo gratuito, con consequenziale E PER L’ANNULLAMENTO - del provvedimento di cui alla nota del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, datato 28.11.2025 (prot. 225702, cfr. doc. 1), recante l’esclusione dell’impianto della società, a far data dal 1.1.2026, dai benefici derivanti dall’applicazione della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.10.2003 (nel prosieguo denominata “Direttiva”) - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento ulteriore, antecedente, successivo, connesso e lesivo degli interessi della ricorrente ivi incluso, ove occorra, l’ignoto e mai comunicato e/o reso noto provvedimento della Commissione Europea citato per relationem dal Comitato nella nota del 28.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Comitato ETS che ha escluso l'impianto dagli elenchi degli impianti ammessi ai benefici della direttiva 2003/87/CE per il periodo 2026-2030
Esito
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'accertamento e/o la declaratoria del diritto o dell'interesse a essere inclusa, dal 1° gennaio 2026, nel sistema previsto dalla direttiva 2003/87/CE per l'assegnazione gratuita delle quote, nonché l'annullamento della nota del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 28 novembre 2025, recante l'esclusione dell'impianto dai benefici della direttiva, e degli ulteriori atti connessi, compreso l'eventuale provvedimento della Commissione europea richiamato per relationem. Alla camera di consiglio fissata per la domanda cautelare è stata prospettata la possibile incompetenza territoriale del TAR Lazio. Il Tribunale ha rilevato che l'atto incide su un impianto localizzato in Emilia-Romagna e produce effetti diretti circoscritti a tale ambito regionale.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Emilia-Romagna. Ha applicato l'art. 13, commi 1 e 2, c.p.a., ritenendo che il criterio ordinario della sede dell'autorità amministrativa che esercita il potere ceda a quello dell'efficacia spaziale quando gli effetti diretti del provvedimento siano esclusivamente riferibili al territorio di un tribunale periferico. La regola opera anche se l'atto è adottato da un organo centrale dell'amministrazione statale, da un ente ultraregionale o da un organo periferico con sede nella circoscrizione di altro tribunale. Poiché l'esclusione dai benefici per il periodo 2026-2030 incide unicamente sull'operatività dell'impianto sito in Emilia-Romagna, la causa deve essere riassunta davanti al TAR Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. L'ordinanza non ha deciso nel merito la legittimità dell'esclusione né la domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 13, commi 1 e 2, c.p.a.
il criterio ordinario, rappresentato dalla sede dell’autorità amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere oggetto della controversia, cede il passo a quello dell’efficacia spaziale nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un tribunale periferico
La competenza territoriale si determina secondo il criterio dell'efficacia spaziale quando gli effetti diretti del potere amministrativo sono esclusivamente circoscritti al territorio di un tribunale periferico, anche se l'atto proviene da un'autorità centrale o da un ente ultraregionale.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Dopo la dichiarazione di incompetenza territoriale, il giudizio può essere riassunto davanti al tribunale amministrativo indicato come competente.
Direttiva 2003/87/CE
assegnazione di quote a titolo gratuito
La direttiva costituisce il quadro normativo sostanziale dei benefici richiesti dalla società, ma l'ordinanza non ne esamina l'applicazione nel merito.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale inderogabile dei tribunali amministrativi, il criterio della sede dell'autorità che ha esercitato il potere è complementare a quello dell'efficacia spaziale.
- Quando un provvedimento amministrativo produce effetti diretti esclusivamente sul territorio di un tribunale periferico, la competenza appartiene a quest'ultimo anche se l'atto è stato adottato da un organo centrale dell'amministrazione statale, da un ente ultraregionale o da un organo periferico con sede nella circoscrizione di un diverso tribunale.
- L'esclusione di un singolo impianto industriale da un sistema di benefici o quote, quando incide unicamente sull'operatività dell'impianto localizzato in una specifica regione, produce effetti spaziali circoscritti a quella regione e radica la competenza del TAR territorialmente corrispondente.
- La dichiarazione di incompetenza territoriale comporta la possibilità di riassumere la causa davanti al TAR indicato come competente ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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