Sentenza n. 1080/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con richiamo al decreto di espulsione e alle misure alternative al trattenimento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deducendo la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e il difetto di istruttoria e motivazione quanto al requisito reddituale, alla pericolosità sociale, ai legami familiari e alle condizioni di salute; ha inoltre lamentato l’omessa valutazione di un diverso titolo di soggiorno. Ha rappresentato di avere nel 2024 un reddito pari all’importo oscurato, di avere instaurato un rapporto di lavoro subordinato, di non avere carichi pendenti né iscrizioni nel casellario giudiziale, di avere legami familiari in Italia e di essere affetto da gravi patologie croniche.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto autonomamente sufficiente il motivo ostativo costituito dai precedenti penali e di prevenzione, richiamati dalla Questura: un furto aggravato, una misura di prevenzione e ulteriori precedenti per furto in abitazione, ricettazione e associazione per delinquere. Per gravità e attualità, i fatti consentivano il giudizio sintetico di pericolosità; i certificati prodotti non li smentivano, poiché il certificato dei carichi pendenti riguardava soltanto una Procura e l’assenza di iscrizioni nel casellario attestava la mancanza di condanne iscritte, non l’inesistenza dei fatti, delle denunce o della misura di prevenzione. Le censure sul reddito sono state assorbite, pur rilevando il Collegio il superamento della soglia per la presenza di redditi da altre fonti. La censura procedimentale è stata respinta: i precedenti erano già indicati nel preavviso di rigetto e il ricorrente aveva potuto presentare memorie e documenti; la diversa quantificazione del reddito non aveva inciso sul contenuto del diniego. Legami familiari, radicamento, rapporto di lavoro instaurato dopo il diniego e condizioni di salute non erano direttamente rilevanti per verificare i requisiti del permesso per lavoro subordinato, né il giudizio riguardava il diritto a titoli diversi o eventuali ragioni di inespellibilità. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Considerato che, ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.lgs. n. 286 del 1998, il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati quando lo straniero è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, e che la Questura ha richiamato un furto aggravato del -OMISSIS-, l’applicazione di una misura di prevenzione il OMISSIS- e ulteriori precedenti (non datati) per furto in abitazione, ricettazione e associazione per delinquere;
Il diniego del permesso o del rinnovo può fondarsi sulla valutazione che lo straniero costituisca una minaccia per l’ordine pubblico; nel caso concreto, la gravità e l’attualità dei precedenti penali e di prevenzione hanno sostenuto tale giudizio sintetico.
art. 10-bis l. 241/1990
Considerato altresì che, potendo il diniego reggersi sulla sola ragione della pericolosità, non rilevano le censure sul requisito reddituale, che il Collegio può ritenere assorbite, pure rilevando il superamento della soglia alla luce dell’esistenza di redditi derivanti da altre fonti, né quella sul contraddittorio, essendo il motivo ostativo dei precedenti già indicato nel preavviso di rigetto del giorno -OMISSIS- e avendo il ricorrente potuto interloquire su di esso con memorie e documenti, mentre la diversa quantificazione del reddito non ne ha inciso il contenuto.
La censura relativa al contraddittorio procedimentale è infondata quando il motivo ostativo è stato già indicato nel preavviso di rigetto e l’interessato ha potuto presentare memorie e documenti; nel caso concreto, la diversa quantificazione del reddito non ha modificato il contenuto del diniego.
art. 60 c.p.a.
Preso atto che all’udienza del 30 settembre 2026 la causa è passata in decisione, dando avviso alle parti di una possibile definizione del procedimento con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata dopo che, in udienza, le parti erano state avvisate della possibile decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Massime di principio
- Il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno può essere sorretto da un giudizio sintetico di minaccia per l’ordine pubblico fondato su precedenti penali e misure di prevenzione, quando i fatti risultino gravi e attuali rispetto alla data del provvedimento.
- L’assenza di iscrizioni nel casellario giudiziale prova la mancanza di condanne iscritte, ma non dimostra di per sé l’inesistenza dei fatti di reato, delle denunce o delle misure di prevenzione; analogamente, un certificato dei carichi pendenti riferito a una sola Procura non esclude procedimenti presso altre sedi.
- Non sussiste violazione del contraddittorio procedimentale quando il motivo ostativo è stato indicato nel preavviso di rigetto e l’interessato ha potuto interloquire con memorie e documenti; una diversa quantificazione di un elemento non decisivo non comporta, da sola, un’incidenza sul contenuto del provvedimento.
- Nel giudizio sul diniego di un permesso richiesto per lavoro subordinato, la verifica riguarda i requisiti di quel titolo: legami familiari, radicamento, condizioni di salute o fatti successivi al diniego non comportano, in tale sede, l’accertamento del diritto a titoli di soggiorno diversi o di eventuali ragioni di inespellibilità.
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