Ordinanza n. 78/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, quanto al ricorso n. 126 del 2026: - dell’ordinanza di ingiunzione e diffida a demolire del Comune di Palermo n. 89 del 13 novembre 2025, prot. 1590421, notificata in data 17 novembre 2025, con la quale il Comune ordinava e diffidava al sig. Giuseppe Profeta in qualità di legale rappresentante della società Higel s.r.l. e quale asserito occupante abusivo, nonché al dott. Antonio Gristina in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Mondello Immobiliare Italo Belga S.A., quale responsabile dell’asserita “…violazione edilizia e della occupazione abusiva in danno del Comune di Palermo…” la demolizione delle opere ivi meglio descritte ed il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento; - ove occorra e per quanto di ragione, della segnalazione del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Palermo, prot. n. 35/150/P.U./2024 del 8 novembre 2024 (doc. 2); - nonché di ogni altro atto presupposto, annesso e consequenziale; quanto al ricorso n. 137 del 2026: - dell’ordinanza di ingiunzione e diffida a demolire del Comune di Palermo n. 89 del 13 novembre 2025, prot. 1590421, notificata al sig. Giuseppe Profeta n.q. in data 24 novembre 2025, con la quale il Comune ordinava e diffidava questi, in qualità di legale rappresentante della società Higel s.r.l. e asserito occupante abusivo, nonché al dott. Antonio Gristina in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Mondello Immobiliare Italo Belga S.A., quale responsabile “… della violazione edilizia e della occupazione abusiva in danno del Comune di Palermo …” la demolizione a propria cura e spese delle opere abusive descritte nella premessa del provvedimento impugnato che sarebbero state perpetrate in via Regina Elena civici 1,2 presso un Pubblico Esercizio – chiosco - con insegna Le Lunette. Tali violazioni sarebbero state commesse all’interno di una area individuata in catasto alla particella 3626 del foglio di mappa 5 ove insiste l’immobile adibito ad attività commerciale e sarebbero consistenti in “… realizzazione/ripristino di un battuto cementizio… “ e di un “… chiosco all’insegna Le Lunette…” e di ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento; - della segnalazione del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Palermo, Nucleo Controllo Attività Commerciali su Area Pubblica prot. n. 35/150/P.U./2024 del 8 novembre 2024 dove gli ufficiali accertatori, negli stessi luoghi di cui sopra, avrebbero verificato la esistenza di un battuto di cemento per la collocazione di sedie e tavoli ed ombrelloni ad uso esclusivo della attività in sito svolta da un chiosco con la insegna “Le Lunette”. Afferma il personale della Polizia Municipale che da accertamenti effettuati la particella 3626 del foglio di mappa 5 sulla quale insiste il chiosco non sarebbe di proprietà della società Mondello Immobiliare Italo Belga s.a. ma bensì del Comune di Palermo; - nonché di ogni altro atto presupposto, annesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di ingiunzione e diffida a demolire opere edilizie e a ripristinare lo stato dei luoghi, relativa a un battuto cementizio e a un chiosco adibito a pubblico esercizio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario e operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società Mondello Immobiliare Italo Belga S.A. ha impugnato l’ordinanza di demolizione e diffida del Comune di Palermo, deducendo la propria estraneità o comunque contestando la responsabilità per la violazione edilizia e per l’asserita occupazione abusiva dell’area. La società Higel s.r.l., esercente l’attività commerciale nel chiosco, ha impugnato il medesimo provvedimento, contestando l’ingiunzione di demolizione delle opere descritte dall’amministrazione, consistenti nella realizzazione o nel ripristino di un battuto cementizio e nel chiosco con insegna “Le Lunette”. La controversia presupponeva anche l’accertamento della proprietà dell’area catastalmente individuata, poiché la Polizia Municipale aveva riferito che essa sarebbe appartenuta al Comune anziché alla società Mondello Immobiliare. Il TAR ha rilevato che il corretto inquadramento della vicenda e la soluzione di tale antecedente logico-necessario richiedevano un accertamento incompatibile con la fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha riunito il ricorso n. 137/2026 al ricorso n. 126/2026 per connessione oggettiva, con cumulo soggettivo del processo risultante. In sede cautelare ha accolto la domanda di sospensione esclusivamente per conservare l’integrità della situazione materiale nelle more della decisione di merito, senza definire la questione della proprietà dell’area né la fondatezza definitiva delle contestazioni edilizie e dell’asserita occupazione abusiva. Ha quindi sospeso l’efficacia dell’ingiunzione di demolizione n. 89 del 13 novembre 2025 e fissato l’udienza pubblica di merito al 6 ottobre 2026. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le modalità della tutela cautelare nel processo amministrativo; la sospensione è stata concessa per preservare l’integrità della situazione controversa nelle more del giudizio di merito.
Massime di principio
- Quando la decisione cautelare presuppone un complesso accertamento fattuale, quale la determinazione della proprietà dell’area sulla quale insistono le opere contestate, e tale accertamento non è compatibile con la cognizione sommaria, il giudice deve riservarne l’esame alla fase di merito.
- In presenza di un’ingiunzione di demolizione relativa a opere la cui qualificazione e riferibilità soggettiva dipendono da un accertamento fattuale ancora da svolgere, la sospensione cautelare può essere concessa in funzione conservativa, per evitare la modificazione irreversibile dello stato dei luoghi fino alla decisione di merito.
- Ricorsi distinti aventi ad oggetto il medesimo provvedimento amministrativo e connessi sotto il profilo oggettivo possono essere riuniti, anche quando siano proposti da soggetti diversi, con conseguente trattazione unitaria del processo.
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