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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25523/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di avvisi di pagamento relativi a canoni enfiteutici emessi da una società concessionaria per conto di un Comune. In primo grado il giudice di pace aveva annullato gli avvisi; il tribunale, in sede di appello della società subentrata nella riscossione e con costituzione del Comune, aveva dichiarato l’appello inammissibile perché la decisione di primo grado aveva qualificato la domanda come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e tale qualificazione non era stata specificamente censurata, con conseguente formazione del giudicato sul punto. Il Comune ricorre per cassazione con tre motivi collegati, lamentando omessa decisione, vizio di motivazione, violazione degli artt. 615, 616 e 618 c.p.c., dell’art. 949, comma 1, c.c. e dell’art. 112 c.p.c.; sostiene che il giudice d’appello non avrebbe colto il contenuto sostanziale della domanda, avrebbe erroneamente ricondotto l’atto impugnato a un atto esecutivo o a un’ordinanza-ingiunzione, e avrebbe sostituito d’ufficio una domanda diversa da quella proposta, con motivazione solo apparente.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che la sentenza impugnata aveva fondato la decisione su una ratio decisiva non aggredita dal ricorso: il giudicato formatosi sulla qualificazione della domanda effettuata dal giudice di pace, non specificamente contestata in appello. Aggiunge che la censura non scalfisce neppure il principio secondo cui l’impugnazione deve essere proposta secondo la forma corrispondente alla qualificazione data dal giudice alla domanda, e che non ricorreva alcuna motivazione apparente, essendo la decisione comprensibile e riferibile al caso concreto. Non essendovi costituzione degli intimati, non viene statuito sulle spese; è invece dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Regola l’opposizione all’esecuzione; la qualificazione della domanda come opposizione ex art. 615 incide sul regime dell’impugnazione.

  • art. 616 c.p.c.

    Nel testo ratione temporis vigente, è richiamato per escludere l’appellabilità della decisione resa sull’opposizione all’esecuzione.

  • art. 618 c.p.c.

    Evocato dal ricorrente insieme all’art. 615 c.p.c. per contestare la qualificazione dell’azione e il regime processuale applicato.

  • art. 949, comma 1, c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa di accertamento negativo del diritto alla riscossione/esecuzione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare ultrapetizione e sostituzione d’ufficio della domanda.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per osservare che i motivi del ricorso risultavano poco aderenti ai canoni di tipicità, chiarezza e non promiscuità.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Serve quale filtro di inammissibilità quando il ricorso non offre argomenti idonei a superare un orientamento consolidato.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Richiamato solo in relazione agli effetti dell’inammissibilità ai fini dell’impugnazione incidentale.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Evocato in via sistematica nel richiamo al filtro di inammissibilità per impugnazioni inconsistente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Fondamento per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per determinare la misura dell’ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • L’impugnazione deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata; se la censura non investe la ragione decisiva della decisione, il ricorso è inidoneo a ottenere la cassazione.
  • Quando la qualificazione della domanda compiuta dal giudice di primo grado non è specificamente censurata, su tale qualificazione si forma giudicato interno e il giudice dell’impugnazione deve prenderla come dato processuale vincolante.
  • L’interpretazione e qualificazione della domanda sono riservate al giudice di merito: l’impugnazione va proposta secondo la forma processuale corrispondente alla domanda come qualificata dal giudice, non secondo la diversa qualificazione sostenuta dalla parte.
  • Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice attribuisce un bene della vita diverso o pronuncia su questioni estranee al thema decidendum; non ricorre quando il giudice ricostruisce la domanda sulla base del suo contenuto sostanziale entro i limiti del chiesto e pronunciato.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia meramente apparente, mancante o incomprensibile in senso costituzionalmente rilevante; non è sufficiente contestare la soluzione di merito adottata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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