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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07360/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'indagato ha proposto la ricusazione del Giudice per le indagini preliminari perché lo stesso giudice, in precedenza, aveva emesso un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei suoi confronti, poi annullata dal Tribunale del riesame per mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater c.p.p. Il ricorrente sosteneva che la precedente decisione cautelare costituisse una "attività pregiudicante" idonea a determinare incompatibilità del giudice anche nell'ambito della stessa fase cautelare; in subordine il difensore ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede tale causa di incompatibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non ricorra alcuna delle cause tassative di ricusazione previste dall'art. 37 c.p.p.: l'ipotesi non rientra nelle incompatibilità di cui all'art. 34 c.p.p. (norma di rigida interpretazione), né nella ricusazione per manifesta espressione indebita di convincimento, né nell'ipotesi che richiede due procedimenti distinti. La Corte ha precisato che la nozione di "sede pregiudicata" richiede la partecipazione a un "giudizio" inteso come processo che, tramite esame delle prove, pervenga a decisione di merito; la fase cautelare è un procedimento incidentale e, se riproposta nella stessa fase, la formazione progressiva del convincimento del medesimo giudice non determina incompatibilità. Anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. è stata ritenuta manifestamente infondata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Norma di rango eccezionale e di stretta interpretazione; la Corte ha ritenuto che non comprenda l'incompatibilità del giudice che abbia previamente adottato una decisione cautelare poi annullata, salvo che la precedente decisione configuri una "sede pregiudicata" (ossia un giudizio di merito), circostanza non verificata nella specie.

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Individua le tre ipotesi tassative di ricusazione (richiamo alle ipotesi dell'art. 36; manifestazione indebita di convincimento; valutazione di merito in altro procedimento). La Corte ha ritenuto che nessuna delle tre ipotesi ricorra nel caso esaminato.

  • art. 36 cod. proc. pen.

    Richiamato come fonte delle ipotesi di ricusazione previste dal primo comma dell'art. 37; le incompatibilità previste dall'art. 34 vanno interpretate restrittivamente.

  • art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per spiegare il motivo dell'annullamento dell'ordinanza cautelare dal Tribunale del riesame (mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo).

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Norma richiamata sul tema dell'interrogatorio dell'indagato davanti al giudice che aveva emesso la precedente ordinanza cautelare.

  • art. 623 cod. proc. pen.

    Citato per analogia e per ricordare che, anche quando una decisione è annullata, la presenza di magistrati che hanno partecipato alla precedente decisione non implica automaticamente incompatibilità (es.: rinvio in sede esecutiva).

  • art. 521, 309, 310, 671 cod. proc. pen. (richiami giurisprudenziali)

    Richiami a precedenti giurisprudenziali e costituzionali che hanno valutato quando atti cautelari o decisioni in sede esecutiva possano costituire attività pregiudicante rispetto a giudizi di merito.

  • Articoli costituzionali e sovranazionali invocati (art. 3, 24, 111 Cost.; art. 6 CEDU; art. 14 ICCPR)

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la presunta inammissibilità costituzionale dell'art. 34 c.p.p.; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, richiamando il principio di bilanciamento tra esigenza di terzietà e funzionalità della giurisdizione.

Massime di principio

  • Per configurare incompatibilità endoprocessuale sono necessari due elementi congiunti: una "attività pregiudicante" compiuta dal giudice e la chiamata dello stesso a decidere in una "sede pregiudicata" intesa come un vero e proprio giudizio di merito.
  • La partecipazione precedente a decisioni cautelari non determina automaticamente incompatibilità rispetto a successive decisioni cautelari nella medesima fase: la formazione progressiva del convincimento del giudice è compatibile con il funzionamento della giurisdizione.
  • Le cause di ricusazione sono tassative: se la fattispecie non rientra nelle ipotesi previste dall'art. 37 c.p.p. (compresa la richiamata lettera g che rinvia alle incompatibilità), la richiesta di ricusazione è destinata a fallire.
  • La contestazione costituzionale di norme sulle incompatibilità deve dimostrare che l'assetto normativo impedisce la garanzia effettiva di imparzialità; le Corti tendono a privilegiare un'interpretazione che preservi la funzionalità della giurisdizione, applicando la disciplina dell'incompatibilità solo quando sussista un reale e oggettivo rischio di pregiudizio.
  • Prassi difensiva consigliata: proporre la ricusazione tempestivamente, documentare concretamente la "attività pregiudicante" e la diversa "sede" o fase processuale, e considerare alternative organizzative (richiesta di assegnazione ad altro giudice) quando la fattispecie non rientra chiaramente nelle ipotesi di incompatibilità.

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