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Sentenza

Sentenza n. 302/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento - del decreto del Rettore dell’Università del Politecnico di Torino prot. n. 707 datato 23.06.2025 di approvazione degli atti della procedura di selezione alla posizione di Ricercatore Universitario con contratto a tempo determinato presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica e di individuazione della candidata maggiormente qualificata; - del verbale della prima riunione della Commissione di valutazione del 03.04.2025; - del verbale della terza riunione della Commissione di valutazione del 23.05.2025; - del verbale della quarta riunione della Commissione di valutazione del 09.06.2025; - del verbale della seduta del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica di approvazione della chiamata della candidata dott.ssa Maria Lia Napoli 17.07.2025, prot. n. 6-bis; - di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale comunque lesivo per il ricorrente, in particolare, per quanto occorrer possa, il provvedimento del Consiglio di amministrazione del Politecnico di Torino, non conosciuto, di approvazione della chiamata dell’Ing. Napoli, riservandosi all’esito la proposizione di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202501948

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di una procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, inclusi i verbali della commissione, il decreto rettorale di approvazione degli atti e la chiamata della candidata prima classificata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, classificatosi terzo con 71,97 punti, ha impugnato gli atti della selezione, nella quale la candidata prima classificata aveva ottenuto 89 punti e la seconda 84,69 punti. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 24 l. 240/2010, dell'art. 2 d.m. 243/2011, degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, degli artt. 7 e 8 del bando, nonché eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento, sviamento e violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, sostenendo che la commissione non avesse attribuito rilevanza alla realizzazione di attività progettuale, prevista dal bando tra le categorie di titoli valutabili. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 24 l. 240/2010, dell'art. 2 d.m. 243/2011, degli artt. 3 e 6 l. 241/1990 e dell'art. 7 del bando, nonché carenza istruttoria, difetto di motivazione, disparità di trattamento e violazione dei principi di massima partecipazione e contraddittorio, lamentando la mancata valutazione dell'attività didattica di tutoraggio e supporto agli studenti attestata dal titolare dell'insegnamento e la mancata attivazione di un'istruttoria o del soccorso istruttorio per acquisire i registri e determinare il numero delle ore svolte. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 24 l. 240/2010, dell'art. 3 d.m. 243/2011, dell'art. 10 del regolamento di ateneo e dell'art. 8 del bando, nonché carenza ed erroneità dell'istruttoria, difetto di motivazione, disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifeste, contestando i punteggi attribuiti alle pubblicazioni, alla partecipazione a congressi e convegni, ai premi e riconoscimenti e all'esperienza di ricerca. In particolare, ha invocato la difformità rispetto ai punteggi ottenuti in un'altra procedura selettiva e la disparità di trattamento rispetto alla candidata prima classificata.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto legittima la scelta della commissione di non attribuire punteggio alla mera attività progettuale. L'art. 8 del bando imponeva alla commissione di definire i punteggi attribuibili alle categorie di titoli, ma la declaratoria del gruppo scientifico disciplinare 08/CEAR-05, contenuta nel d.m. 639/2024, ricomprendeva attività scientifiche di tipo didattico-formativo e non la mera realizzazione di elaborati progettuali, salvo che essa fosse riconducibile ad attività didattiche o formative, ad esempio attraverso pubblicazioni scientifiche. La scelta è stata quindi ritenuta tecnicamente non irragionevole e conforme alla lex specialis. Sul secondo motivo il TAR ha osservato anzitutto che le attestazioni prodotte erano generiche, poiché descrivevano le attività di tutoraggio e supporto senza indicarne la durata in termini di ore. Tale carenza impediva di verificare, mediante la prova di resistenza, se l'eventuale attribuzione del punteggio avrebbe potuto modificare l'esito della selezione e quindi impediva di ravvisare un interesse concreto allo scrutinio della censura. Nel merito, la commissione aveva comunque correttamente ritenuto non valutabile l'attività, perché le attestazioni non consentivano una ponderazione adeguata. È stata esclusa anche l'illegittimità della mancata attivazione del soccorso istruttorio: l'integrazione avrebbe consentito di provare ex post la consistenza quantitativa di un'attività non adeguatamente allegata, in contrasto con i principi di autoresponsabilità e parità di trattamento. Il TAR ha inoltre ritenuto verosimile che le attività anteriori all'anno 2022/2023 fossero state svolte volontariamente e non risultassero nei registri di ateneo. Sul terzo motivo ha escluso che la commissione fosse vincolata, anche mediante motivazione rafforzata, dai punteggi attribuiti in altre e autonome procedure selettive. La divergenza rispetto a precedenti valutazioni non dimostra di per sé irragionevolezza tecnica o illegittimità, considerata l'autonomia di giudizio delle diverse commissioni. Le ulteriori censure sui convegni e sui premi sono state assorbite, perché il divario di 17,03 punti tra il ricorrente e la candidata prima classificata rendeva ininfluente il loro eventuale accoglimento ai fini dell'esito complessivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Politecnico, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 24 l. 240/2010

    Disciplina il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato e costituisce il quadro normativo della procedura selettiva.

  • art. 2 d.m. 243/2011

    È richiamato quale parametro normativo per la valutazione dei candidati e dei titoli nella selezione.

  • art. 3 d.m. 243/2011

    È richiamato quale parametro per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.

  • d.m. 639 del 2 maggio 2024, Allegato A

    La declaratoria del gruppo scientifico disciplinare 08/CEAR-05 comprende attività scientifiche di tipo didattico-formativo e non include la mera realizzazione di elaborati progettuali come autonoma attività valutabile.

  • art. 1 l. 241/1990

    È richiamato tra i parametri generali dell'azione amministrativa.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato quale parametro relativo all'obbligo di motivazione.

  • art. 6 l. 241/1990

    È richiamato in relazione agli obblighi istruttori e al ruolo dell'amministrazione nella valutazione degli elementi rilevanti.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato a fondamento dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione.

  • artt. 7 e 8 del bando di concorso

    «La Commissione in sede di individuazione dei criteri definisce il punteggio attribuibile a ciascun titolo e quello massimo attribuibile per ciascuna categoria dei titoli».

    L'art. 8 attribuisce alla commissione il compito di specificare i punteggi per le categorie di titoli, senza imporre necessariamente l'attribuzione di un punteggio alla mera attività progettuale; l'art. 7 include l'attività didattica tra gli elementi di valutazione.

  • art. 10 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di RTD

    È richiamato quale parametro regolamentare della procedura selettiva.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Disciplina il deposito delle memorie prima dell'udienza di discussione.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis include una categoria di titoli tra quelle astrattamente valutabili, la commissione può legittimamente stabilire di non attribuire punteggio a una specifica attività se, alla luce della declaratoria normativa del settore scientifico-disciplinare, tale attività non rientra autonomamente nelle competenze scientifiche rilevanti; la scelta è legittima se tecnicamente non irragionevole e coerente con il bando.
  • Nelle selezioni pubbliche, attestazioni generiche dell'attività didattica, prive dell'indicazione della durata o di altri elementi quantitativi idonei a consentirne la ponderazione, possono essere ritenute non valutabili dalla commissione.
  • Il soccorso istruttorio non è dovuto quando l'integrazione documentale non mira a regolarizzare o chiarire una prova già adeguatamente allegata, ma consentirebbe di acquisire ex post elementi essenziali, come la consistenza quantitativa dell'attività dichiarata; ciò è coerente con i principi di autoresponsabilità e parità di trattamento dei concorrenti.
  • La commissione di una procedura selettiva conserva autonomia di giudizio rispetto alle commissioni operanti in procedure diverse e autonome; punteggi differenti attribuiti al medesimo candidato in precedenti selezioni non dimostrano, da soli, l'illegittimità o l'irragionevolezza tecnica della nuova valutazione.
  • Una censura relativa alla valutazione dei titoli è priva di concreta utilità se il ricorrente non dimostra, mediante la prova di resistenza, che l'eventuale riassegnazione del punteggio potrebbe modificare l'esito della procedura; le doglianze ulteriori possono essere assorbite quando, anche se accolte, non inciderebbero sul divario determinante tra i candidati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSoccorso istruttorioOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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