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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30869/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È emerso il decesso del ricorrente (12/8/2021). La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in quanto il reato si è estinto per morte dell'imputato, ai sensi degli artt. 150 c.p. e 531 c.p.p. La motivazione è stata resa in forma semplificata, richiamando principi già affermati e il decreto del Primo Presidente n. 84/2016. Perciò non è stata esaminata nel merito la censura sulle motivazioni del Tribunale.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Passioni Piero ha impugnato in cassazione la sentenza del Tribunale di Piacenza del 1/10/2020 con cui era stata applicata la pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di guida in stato di ebbrezza (fatto del 5/2/2017). Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma che disciplina il giudizio nel patteggiamento; il Tribunale aveva applicato la pena concordata ex art. 444 c.p.p., oggetto del gravame del ricorrente.

  • art. 129 c.p.p.

    Rinvio alla norma indicata come parametro della doglianza del ricorrente circa i presupposti per il proscioglimento; la Corte non si è pronunciata sul merito per estinzione del reato.

  • art. 150 c.p.

    Stabilisce l'estinzione del reato per morte dell'imputato; la Corte lo ha ritenuto applicabile e prevalente impedendo la prosecuzione dell'impugnazione.

  • art. 531 c.p.p.

    Norma procedurale che prevede gli effetti dell'estinzione del reato sulle impugnazioni; ha giustificato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

  • Decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016

    Richiamato per giustificare la motivazione semplificata, in quanto la questione attiene a principi già consolidati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Massime di principio

  • La morte dell'imputato estingue il reato (art. 150 c.p.) e comporta la chiusura del processo e delle impugnazioni, impedendo alla Corte di Cassazione di decidere nel merito sulle censure rivolte alla sentenza impugnata.
  • In presenza di estinzione del reato per morte, la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata e adottare motivazione semplificata richiamando precedenti consolidati e disposizioni del Primo Presidente.
  • Le doglianze riguardanti la legittimità del patteggiamento ex art. 444 c.p.p. (es. vizio di motivazione, negata sospensione condizionale) restano inevase se sopravviene l'estinzione del reato per morte dell'imputato.
  • Prima di proseguire l'istruttoria o l'esame di un ricorso, le parti e la Corte devono verificare l'eventuale sopravvenuto decesso dell'imputato, perché questo produce effetti estintivi irreversibili sul procedimento.
  • L'annullamento senza rinvio non implica valutazione di merito sulle censure del ricorrente: si limita a constatare l'improcedibilità per estinzione del reato.

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