Cassazione Penale, Sentenza n. 41961/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare per plurime violazioni contestate: denuncia per stalking presentata dalla ex compagna sette giorni dopo la scarcerazione (10/07/2022), presenza segnalata nei pressi dell'asilo il 22/11/2022, episodio del 20/12/2022 consistente nell'avere tirato un pugno al finestrino di un autobus e invocazione aggressiva del nome della donna, e un allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare il 23/12/2022 giustificato dal ricorrente con motivi di salute e con rilascio tardivo di certificazione medica. Il ricorrente ha dedotto che per l'episodio di stalking è stato prosciolto, che l'episodio del 22/11 era neutro e che la documentazione medica giustificativa è pervenuta in ritardo e giustificata dalle festività e da necessità difensive.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il sindacato di legittimità è limitato al controllo della correttezza logico-giuridica della motivazione e non può ridisegnare la valutazione di merito sulle singole violazioni. La revoca della detenzione domiciliare è stata considerata supportata da motivazione non illogica: le violazioni contestate, considerata la complessiva valutazione del giudice di merito e la discrezionalità nella valutazione dell'incompatibilità con la misura alternativa, legittimano la revoca. È stato inoltre osservato che il mero proscioglimento contenuto nel dispositivo di sentenza non consente automaticamente di escludere che la condotta sia stata commessa o che non abbia rilievo ai fini della misura alternativa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la forma e i contenuti della deduzione nel ricorso (sinteticità dei motivi), richiamato per delimitare quanto il ricorrente poteva esporre; il ricorso è stato valutato nei limiti richiesti da tale norma.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto; applicata per condannare Storace al pagamento delle spese.
Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019 (Castelluzzo), Rv. 275239
Principio giurisprudenziale sulla discrezionalità del giudice di merito nella valutazione dell'incompatibilità delle violazioni con la prosecuzione di misure alternative; tale discrezionalità, se motivata in modo non illogico, non è sindacabile in cassazione.
Sez. 1, Sentenza n. 27711 del 06/06/2013 (De Martino), Rv. 256479 - 01
Conferma che il controllo in sede di legittimità sul vizio della motivazione è limitato alla verifica logica e giuridica della struttura argomentativa e non alla riconsiderazione dei fatti di merito.
Massime di principio
- In Cassazione il controllo è limitato alla correttezza logico-giuridica della motivazione; non è ammessa una rivalutazione dei fatti di merito.
- La revoca di una misura alternativa (es. detenzione domiciliare) per violazioni ripetute rientra nella discrezionalità del giudice di merito e resiste se la motivazione non è illogica.
- Il proscioglimento contenuto nel solo dispositivo di una sentenza non equivale automaticamente a prova che la condotta non sia mai stata commessa: occorre valutare il contenuto integrale della motivazione della sentenza di merito.
- La tardiva produzione di documentazione giustificativa (es. certificati medici) può non essere sufficiente a far ritenere infondata la revoca se il giudice di merito non ha potuto valutare tempestivamente la giustificazione o ritiene comunque sussistenti elementi contrari.
- Chi impugna una revoca di misura alternativa dovrebbe puntare a dimostrare l'illogicità o l'incompletezza della motivazione del giudice di merito, non solo a proporre una diversa valutazione dei fatti.
- Per evitare esiti sfavorevoli è consigliabile documentare tempestivamente e in modo completo ogni giustificazione (certificati medici, attestazioni, comunicazioni) e farle pervenire all'autorità che valuta la misura nei tempi utili.
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