Cassazione Penale, Sentenza n. 39737/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme che aveva dichiarato la nullità e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Claudia Strangis e Ferdinando Gaetano, ritenute acquisite in violazione degli artt. 63 e 350 c.p.p., con conseguente regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari e restituzione degli atti al P.M.. Il ricorrente ha censurato tale decisione come abnorme e illegittima, sostenendo che, al più, il Tribunale avrebbe potuto dichiarare l'inutilizzabilità delle dichiarazioni senza disporre la regressione del procedimento e che il richiamo all'art. 185 c.p.p. e alle nullità era erroneo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per abnormità dell'ordinanza impugnata. Ha rilevato che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni per violazione dell'art. 63 c.p.p. non comporta la regressione del procedimento ai sensi dell'art. 185 c.p.p., che riguarda la nullità e non l'inutilizzabilità (e che il comma 4 esclude la regressione per nullità concernenti le prove). Il Tribunale aveva inoltre equivocato tra nullità e inutilizzabilità e aveva posto rilievo su elementi attinenti alla prova di responsabilità, estranei al vizio da sanare. Per queste ragioni la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Lamezia Terme per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 63 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la violazione dell'art. 63 (che tutela le garanzie dell'imputato nelle dichiarazioni) può determinare l'inutilizzabilità delle dichiarazioni, ma non la regressione automatica del procedimento.
art. 350 cod. proc. pen.
Richiamato dal Tribunale come presunta violazione procedurale nell'assunzione delle informazioni; la Corte non ha fondato su tale richiamo la decisione di regressione, evidenziando la necessità di distinguere vizi che producono nullità da quelli che producono soltanto inutilizzabilità.
art. 185 cod. proc. pen.
L'art. 185 disciplina gli effetti della dichiarazione di nullità e la regressione del procedimento allo stato in cui è stato compiuto l'atto nullo. La Corte ha precisato che tale previsione non si applica all'inutilizzabilità delle prove: il Tribunale ha quindi erroneamente invocato l'art. 185 per giustificare la regressione.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato impropriamente nel provvedimento impugnato nel contesto della nullità delle dichiarazioni; la Corte ha rilevato l'incongruenza del richiamo rispetto alla questione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni.
art. 491, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato in punto di contenuto del fascicolo per il dibattimento; la Corte ha ritenuto superflue ulteriori considerazioni sulla collocazione dei verbali nelle indagini o nel fascicolo del P.M. rispetto alla decisione impugnata.
Giurisprudenza Sezioni Unite (es. Sez. U. n. 25957/2009 e seguenti)
La Corte ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il provvedimento abnorme è quello che si pone al di fuori del perimetro dell'ordinamento processuale. Ha richiamato la distinzione tra abnormità strutturale e funzionale e i limiti del ricorso per cassazione per lamenti del P.M.
Massime di principio
- La violazione delle garanzie previste dall'art. 63 c.p.p. può determinare l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato, ma questa inutilizzabilità non comporta automaticamente la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.
- La regressione del procedimento ai sensi dell'art. 185 c.p.p. è legata alla dichiarazione di nullità degli atti e non si applica, in generale, alle nullità o vizi relativi alle prove che producono soltanto inutilizzabilità.
- Il giudice non può disporre provvedimenti che comportino una situazione processuale radicalmente diversa da quelle previste dalla legge: l'adozione di tali provvedimenti può essere qualificata come abnormità e censurata in Cassazione.
- Il pubblico ministero può ricorrere per cassazione per abnormità quando il provvedimento giudiziale impone adempimenti che determinano una stasi o un pregiudizio al procedimento non riparabile con altri mezzi processuali.
- Nella valutazione dei vizi procedurali è necessaria una chiara distinzione tra questioni di utilizzabilità delle prove e questioni di merito sulla responsabilità: ponderazioni sulla prova di responsabilità non giustificano rimedi processuali (es. regressione) attinenti a nullità o inutilizzabilità.
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