Cassazione Penale, Ordinanza n. 15376/2025 del 17/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, già condannati dal G.I.P. del Tribunale di Lodi con applicazione della pena su richiesta delle parti, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12/12/2024. La decisione di merito aveva applicato la pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 99, 81, comma 2, 110 c.p. e 73, comma 1, D.P.R. 309/1990. Uno dei ricorrenti ha articolato due motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p.; con il secondo ha censurato l'erronea qualificazione giuridica del fatto. L'altro ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p. La Corte ha rilevato che, trattandosi di sentenza ex art. 444 c.p.p. richiesta dopo il 3.08.2017, il ricorso è soggetto ai limiti di ammissibilità previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; i motivi diversi da quelli espressamente consentiti sono indeducibili. Ha inoltre affermato che la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo quando l'errore sia palesemente immediato ed eccentrico rispetto al capo d'imputazione, non quando si prospettino errori valutativi non evidenti dal testo della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, trattandosi di impugnazioni proposte contro sentenza di patteggiamento richiesta dopo il 3.08.2017 e fondate, in parte, su motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e, per quanto riguarda la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto, su una censura manifestamente infondata perché non emergeva un errore palese e immediato dal testo della sentenza. Conseguentemente, ai ricorrenti sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
sentenza applicativa di pena
La sentenza è stata resa all'esito di patteggiamento, con conseguente applicazione dei limiti speciali di impugnazione.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Nel patteggiamento richiesto dopo il 3.08.2017 sono deducibili soltanto i motivi espressamente previsti; gli altri motivi sono inammissibili.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità è stata dichiarata con procedura semplificata, perché rilevabile ictu oculi.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 133 c.p.
La censura sulla dosimetria della pena è stata ritenuta non deducibile in questa sede, poiché non rientrante tra i motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento.
artt. 99, 81, comma 2, 110 c.p.
Richiamati nel titolo di reato e nella decisione di merito come norme relative a recidiva, continuazione e concorso di persone.
art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per reati in materia di stupefacenti.
Corte cost. n. 186 del 13.06.2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, proposta dopo il 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione è soggetto a un regime di impugnazione fortemente limitato: sono deducibili solo i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Sono inammissibili i motivi che contestano la valutazione del giudice o la dosimetria della pena quando non attengano a uno dei vizi tipizzati dalla disciplina speciale del patteggiamento.
- L'errore nella qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione nel patteggiamento solo se emerge con immediatezza e in modo palesemente eccentrico rispetto al capo d'imputazione; non sono ammissibili censure che richiedano valutazioni non evincibili direttamente dal testo della sentenza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in via ordinaria, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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