Cassazione Penale, Sentenza n. 20330/2024 del 23/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Milano che li ha ritenuti partecipi di due diverse associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990). Le censure vertono, in sintesi, su: carenza e illogicità della motivazione in relazione all'esistenza e alla stabilita' dei sodalizi; uso illegittimo delle intercettazioni e ricorso a conversazioni riferite a reati "scopo" per i quali alcuni imputati erano stati assolti in primo grado; violazione dell'art. 649 c.p.p. per presunta inconciliabilità tra assoluzione e condanna associativa; mancata acquisizione di dichiarazioni utili (art. 391-bis) e rifiuto della rinnovazione istruttoria (art. 603, comma 3 c.p.p.); difetto dell'elemento psicologico (dolo) e della prova di un contributo consapevole e stabile all'organizzazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello sia congrua e coerente: gli elementi indicati (ruoli stabili, utenze dedicate, luoghi di occultamento, fornitori ricorrenti, divisione dei compiti, raccolta di denaro per nuovi acquisti, linguaggio criptico, prosecuzione dell'attivita' nonostante arresti) sono idonei a dimostrare l'esistenza di associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti e la partecipazione dei singoli. La Cassazione ha inoltre affermato che le conversazioni intercettate, pur non avendo sempre provato singoli reati-fine a carico degli odierni ricorrenti, potevano essere valutate come "facta concludentia" ai fini dell'accertamento della partecipazione associativa; ha escluso la violazione dell'art. 649 c.p.p. e la reformatio in pejus, e ha ritenuto legittimo il rifiuto della rinnovazione istruttoria quando non assolutamente necessario. Pertanto i ricorsi sono stati respinti e la sentenza impugnata confermata nei punti qui esaminati.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74
La Corte ricorda che l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti puo' esser configurata anche con struttura organizzativa elementare; rilevano la stabile ripartizione dei compiti, basi logistiche, fornitori ricorrenti e mezzi predisposti per il fine comune
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73
I reati "scopo" (importazione, detenzione ecc.) possono essere distinti dalla partecipazione associativa: l'insufficienza delle prove sui singoli reati-fine non esclude l'utilizzo delle intercettazioni per valutare la partecipazione all'associazione
Codice di procedura penale, art. 649
L'eventuale incongruenza apparente tra assoluzione su reati-fine e affermazione della responsabilita' associativa non configura automaticamente violazione dell'art. 649 quando la sentenza definitiva non esclude i fatti e il giudice di merito valuta complessivamente le prove
Codice di procedura penale, art. 603, comma 3
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
In appello contro rito abbreviato la rinnovazione istruttoria e' ammessa solo se assolutamente necessaria; il giudice puo' legittimamente respingere istanze non decisive per l'esito
Codice di procedura penale, art. 530, comma 2
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
L'assoluzione per insufficienza di prova del contributo personale non implica che i fatti in se' siano esclusi; quindi tali sentenze non impediscono automaticamente l'uso delle conversazioni per valutare la partecipazione associativa
Codice di procedura penale, art. 391-bis
art. 391-bis cod. proc. pen.
Le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 391-bis possono essere richieste per integrazione, ma in appello la loro acquisizione e' soggetta al giudizio di necessita' ai sensi dell'art. 603(3)
Codice di procedura penale, art. 238-bis
art. 238-bis cod. proc. pen.
La sentenza definitiva acquisita puo' essere utilizzata come prova dei fatti in essa accertati, fermo restando l'autonomia del giudice nel valutare complessivamente gli elementi probatori
Codice penale, art. 110
Richiamato come contesto dei reati di concorso; la valutazione delle condotte concorrenti va fatta con riferimento all'apporto effettivo e alla consapevolezza nella dinamica associativa
Massime di principio
- Le intercettazioni, anche se non sufficienti a provare singoli reati-fine contro determinati imputati, possono essere valutate come elementi indicativi della partecipazione a un'associazione quando i fatti non sono smentiti e risultano "facta concludentia" coerenti con l'organizzazione
- Per integrare l'art. 74 DPR 309/90 non e' richiesta una struttura complessa: strutture semplici, divisione dei compiti, fornitori stabili, basi logistiche e un linguaggio criptico possono bastare a dimostrare un accordo stabile finalizzato al traffico di stupefacenti
- Un periodo di osservazione breve non esclude l'affectio societatis se dagli elementi acquisiti emerge un sistema collaudato al quale gli agenti si sono riferiti, anche per un periodo limitato
- L'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p. per insufficienza della prova del contributo personale non impedisce automaticamente che gli stessi fatti e le intercettazioni siano valutati in chiave associativa
- In appello dopo rito abbreviato la rinnovazione istruttoria e' possibile solo se assolutamente necessaria; il rigetto e' legittimo se il giudice spiega che l'acquisizione non sarebbe stata decisiva
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico e critico con le argomentazioni del giudice di merito; critiche generiche sulla motivazione sono inammissibili o destinate al rigetto
- L'uso di sentenze definitive o atti di altri procedimenti come fonte probatoria e' ammesso, ma il giudice resta autonomo nella valutazione complessiva delle prove
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