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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20330/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Milano che li ha ritenuti partecipi di due diverse associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990). Le censure vertono, in sintesi, su: carenza e illogicità della motivazione in relazione all'esistenza e alla stabilita' dei sodalizi; uso illegittimo delle intercettazioni e ricorso a conversazioni riferite a reati "scopo" per i quali alcuni imputati erano stati assolti in primo grado; violazione dell'art. 649 c.p.p. per presunta inconciliabilità tra assoluzione e condanna associativa; mancata acquisizione di dichiarazioni utili (art. 391-bis) e rifiuto della rinnovazione istruttoria (art. 603, comma 3 c.p.p.); difetto dell'elemento psicologico (dolo) e della prova di un contributo consapevole e stabile all'organizzazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello sia congrua e coerente: gli elementi indicati (ruoli stabili, utenze dedicate, luoghi di occultamento, fornitori ricorrenti, divisione dei compiti, raccolta di denaro per nuovi acquisti, linguaggio criptico, prosecuzione dell'attivita' nonostante arresti) sono idonei a dimostrare l'esistenza di associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti e la partecipazione dei singoli. La Cassazione ha inoltre affermato che le conversazioni intercettate, pur non avendo sempre provato singoli reati-fine a carico degli odierni ricorrenti, potevano essere valutate come "facta concludentia" ai fini dell'accertamento della partecipazione associativa; ha escluso la violazione dell'art. 649 c.p.p. e la reformatio in pejus, e ha ritenuto legittimo il rifiuto della rinnovazione istruttoria quando non assolutamente necessario. Pertanto i ricorsi sono stati respinti e la sentenza impugnata confermata nei punti qui esaminati.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74

    La Corte ricorda che l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti puo' esser configurata anche con struttura organizzativa elementare; rilevano la stabile ripartizione dei compiti, basi logistiche, fornitori ricorrenti e mezzi predisposti per il fine comune

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73

    I reati "scopo" (importazione, detenzione ecc.) possono essere distinti dalla partecipazione associativa: l'insufficienza delle prove sui singoli reati-fine non esclude l'utilizzo delle intercettazioni per valutare la partecipazione all'associazione

  • Codice di procedura penale, art. 649

    L'eventuale incongruenza apparente tra assoluzione su reati-fine e affermazione della responsabilita' associativa non configura automaticamente violazione dell'art. 649 quando la sentenza definitiva non esclude i fatti e il giudice di merito valuta complessivamente le prove

  • Codice di procedura penale, art. 603, comma 3

    art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    In appello contro rito abbreviato la rinnovazione istruttoria e' ammessa solo se assolutamente necessaria; il giudice puo' legittimamente respingere istanze non decisive per l'esito

  • Codice di procedura penale, art. 530, comma 2

    art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    L'assoluzione per insufficienza di prova del contributo personale non implica che i fatti in se' siano esclusi; quindi tali sentenze non impediscono automaticamente l'uso delle conversazioni per valutare la partecipazione associativa

  • Codice di procedura penale, art. 391-bis

    art. 391-bis cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 391-bis possono essere richieste per integrazione, ma in appello la loro acquisizione e' soggetta al giudizio di necessita' ai sensi dell'art. 603(3)

  • Codice di procedura penale, art. 238-bis

    art. 238-bis cod. proc. pen.

    La sentenza definitiva acquisita puo' essere utilizzata come prova dei fatti in essa accertati, fermo restando l'autonomia del giudice nel valutare complessivamente gli elementi probatori

  • Codice penale, art. 110

    Richiamato come contesto dei reati di concorso; la valutazione delle condotte concorrenti va fatta con riferimento all'apporto effettivo e alla consapevolezza nella dinamica associativa

Massime di principio

  • Le intercettazioni, anche se non sufficienti a provare singoli reati-fine contro determinati imputati, possono essere valutate come elementi indicativi della partecipazione a un'associazione quando i fatti non sono smentiti e risultano "facta concludentia" coerenti con l'organizzazione
  • Per integrare l'art. 74 DPR 309/90 non e' richiesta una struttura complessa: strutture semplici, divisione dei compiti, fornitori stabili, basi logistiche e un linguaggio criptico possono bastare a dimostrare un accordo stabile finalizzato al traffico di stupefacenti
  • Un periodo di osservazione breve non esclude l'affectio societatis se dagli elementi acquisiti emerge un sistema collaudato al quale gli agenti si sono riferiti, anche per un periodo limitato
  • L'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p. per insufficienza della prova del contributo personale non impedisce automaticamente che gli stessi fatti e le intercettazioni siano valutati in chiave associativa
  • In appello dopo rito abbreviato la rinnovazione istruttoria e' possibile solo se assolutamente necessaria; il rigetto e' legittimo se il giudice spiega che l'acquisizione non sarebbe stata decisiva
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico e critico con le argomentazioni del giudice di merito; critiche generiche sulla motivazione sono inammissibili o destinate al rigetto
  • L'uso di sentenze definitive o atti di altri procedimenti come fonte probatoria e' ammesso, ma il giudice resta autonomo nella valutazione complessiva delle prove

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