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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08587/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per due fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi 3 e 5). Si contestava che l'imputato, quale componente del consiglio di amministrazione della cooperativa "Il Sipario", avesse: 1) partecipato alla stipula (1/2/2010) di un contratto di locazione per un immobile a Gravina di Puglia a canone ritenuto eccessivo (30.000 euro annui) e riconducibile a soggetti vicini agli amministratori; 2) concorso nell'erogazione, dal 2011 al 2017, di ingenti somme a favore di alcuni "dipendenti-consiglieri" senza adeguata giustificazione. Nel ricorso si deducevano vizi di motivazione e contraddittorietà: omessa valutazione di prove favorevoli (perizia, verbali assembleari, relazione consulente della difesa), errata imputazione dei pagamenti (Aquilino non risultava percettore), inosservanza della rilevanza temporale delle dimissioni (maggio 2011) rispetto alle spese di ristrutturazione del 2012, incertezza sulla conoscenza della proprietà dell'immobile e confusione tra dolo e colpa nella valutazione dell'elemento soggettivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato aporie, contraddizioni e omissioni nella motivazione della sentenza impugnata, soprattutto nella parte relativa all'accertamento del dolo dell'Aquilino. In particolare ha evidenziato che i giudici di merito hanno confuso conoscenza effettiva e obbligo di diligenza, non hanno valutato adeguatamente il contesto temporale (assenza di crisi al momento della locazione; dimissioni dell'imputato nel 2011) né la mancata prova che Aquilino avesse percepito i contributi contestati. Per tali ragioni la sentenza di merito è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame con specifica indicazione di rivalutare le circostanze critiche secondo i principi richiamati sull'accertamento del dolo nella bancarotta per distrazione.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), artt. 216 e ss.

    Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione richiede dolo generico: la volontà consapevole di destinare il patrimonio sociale a fini diversi dalla garanzia dei creditori. Non è necessaria la conoscenza dello stato di insolvenza né l'intento di nuocere ai creditori

  • Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016 (Passarelli e altro)

    Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro

    Conferma che per la bancarotta per distrazione è sufficiente il dolo generico e che la consapevolezza dello stato di insolvenza o lo scopo di ledere i creditori non sono elementi necessari

  • Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024 (Messina)

    Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Messina

    Non ogni atto patrimoniale svantaggioso integra il reato: è necessario che l'atto abbia attitudine a creare un pericolo reale per il soddisfacimento dei creditori

  • Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014 (Rebuffo)

    Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rebuffo

    Per la sussistenza del dolo è richiesta la consapevolezza che le operazioni siano idonee a cagionare un effettivo danno ai creditori, anche se non è necessario l'intento diretto di causarlo

  • Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017 (Sgaramella)

    Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella

    L'elemento soggettivo può essere desunto anche in via indiretta mediante 'indici di fraudolenza' (es. condotta rispetto alla condizione patrimoniale, cointeressenze dell'amministratore, irragionevolezza imprenditoriale)

Massime di principio

  • Il semplice svolgimento di una deliberazione del consiglio non è di per sé sufficiente a provare il dolo: occorre dimostrare la conoscenza del carattere pregiudizievole dell'operazione o la presenza di indici di fraudolenza così manifesti da non poter essere ignorati
  • Per la bancarotta per distrazione il dolo è il requisito centrale: la colpa o la mera imprudenza, anche se rilevanti per una gestione scorretta, non bastano a qualificare il fatto come bancarotta fraudolenta
  • La valutazione della responsabilità deve tenere conto del contesto temporale e della posizione effettiva dell'amministratore (es. dimissioni intervenute prima degli eventi dannosi possono escludere l'addebito per atti successivi)
  • Non si possono fare valutazioni ex post: un'operazione che all'epoca appariva con una giustificazione razionale non può automaticamente essere qualificata come fraudolenta solo perché si è dimostrata dannosa in seguito
  • Omissioni, contraddizioni o mancata risposta a deduzioni probatorie rilevanti nella motivazione costituiscono vizio da cui può derivare l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame del dolo e degli elementi di fatto

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