Cassazione Civile, Ordinanza n. 27508/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente assunto dalla regione con una successione di contratti a termine, in servizio senza soluzione di continuità dal 1996, ha chiesto di accertare il diritto a percepire, per il periodo 2006-2016, il medesimo trattamento economico complessivo riconosciuto ai dirigenti di ruolo comparabili, lamentando di avere ricevuto una retribuzione inferiore a parità di funzioni svolte. A sostegno della domanda ha richiamato la disciplina regionale sul trattamento dei dirigenti a termine, la normativa nazionale sul lavoro a tempo determinato e la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, deducendo violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione. La corte territoriale aveva respinto la domanda ritenendo non provata la comparabilità delle mansioni e ravvisando ragioni oggettive di differenziazione (modalità di reclutamento, diversa professionalità, non omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di ruolo). In cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione di legge per errata interpretazione delle norme interne ed eurounitarie sulla parità di trattamento; 2) omesso esame della mancata comparazione tra dirigenti a termine e dirigenti di ruolo e del mancato espletamento della prova testimoniale; 3) omesso esame del successivo atto regionale che avrebbe riconosciuto la perequazione retributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, richiamando integralmente l’orientamento già espresso in precedenti conformi, e ha ritenuto assorbiti gli altri due motivi. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando i principi in tema di parità di trattamento dei lavoratori a termine e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 414 c.p.c.
indica il rito introduttivo del giudizio di primo grado in materia di lavoro.
art. 360, n. 3, c.p.c.
fondamento del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
fondamento dei motivi relativi all’omesso esame di fatti decisivi.
art. 118 disp. att. c.p.c.
consente di richiamare la motivazione di precedente conforme adottandola per relationem.
art. 18 l.r. Emilia Romagna n. 43 del 2001
la retribuzione del dirigente a termine è stabilita con riferimento a quella dei dirigenti di ruolo e può essere motivatamente integrata; la disposizione va interpretata in senso conforme alla direttiva 1999/70/CE e al principio di non discriminazione.
art. 6 d.lgs. n. 368 del 2001
riconosce al lavoratore a termine il trattamento economico in atto per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intesi come quelli inquadrati nello stesso livello secondo la contrattazione collettiva, salvo obiettiva incompatibilità con la natura del contratto a termine.
art. 25 del d.lgs. n. 81 del 2015
richiamato dal ricorrente quale disciplina di continuità del principio di parità di trattamento tra tempo determinato e indeterminato.
clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE
impone che i lavoratori a tempo determinato non siano trattati in modo meno favorevole dei comparabili a tempo indeterminato per il solo fatto del contratto a termine, salvo ragioni oggettive.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
L. 24.12.2012 n. 228
richiamata come fonte della modifica che ha introdotto il raddoppio del contributo unificato.
art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001
evocato dalla sentenza di merito quale indice della diversa professionalità dei dirigenti a tempo determinato rispetto a quelli di ruolo.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato instaurato da una pubblica amministrazione, il principio di non discriminazione e la disciplina interna di attuazione della direttiva 1999/70/CE impongono, come regola, la parità di trattamento economico con i dirigenti a tempo indeterminato comparabili.
- Ai fini della comparabilità tra dirigenti a termine e dirigenti di ruolo, rileva primariamente l’inquadramento nello stesso livello e la classificazione contrattuale; non è corretto pretendere dal lavoratore una prova ulteriore della comparabilità quando essa discende dalla stessa struttura ordinamentale e contrattuale del rapporto.
- La diversità di trattamento è legittima solo se il datore di lavoro pubblico allega e prova elementi precisi, concreti, oggettivi e trasparenti, connessi alla natura e alle caratteristiche delle mansioni effettivamente svolte, idonei a giustificare la disparità.
- Non costituiscono, di per sé, ragioni oggettive giustificative della disparità elementi estranei alla natura delle funzioni, quali le modalità di reclutamento, la maggiore o minore esperienza professionale di provenienza o la circostanza che i dirigenti di ruolo siano soggetti al principio di onnicomprensività della retribuzione.
- Nel riparto dell’onere probatorio, il lavoratore deve provare l’esistenza del rapporto a termine, l’inquadramento ricevuto e l’inadempimento dell’obbligo retributivo; spetta invece all’ente datore dimostrare le circostanze che rendono lecita la differenziazione di trattamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27433/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27443/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27445/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27447/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27448/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27449/2024 del 23/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →