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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34638/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale generale su un periodo d'imposta 2005, era stato emesso un avviso di accertamento con rideterminazione dei tributi, interessi e sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla commissione tributaria provinciale, ottenendo un accoglimento solo parziale. L'Ufficio aveva proposto appello, ma la commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile per asserita difetto di specificità dei motivi. L'Amministrazione finanziaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo denunciava la violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l'atto di appello fosse stato erroneamente ritenuto generico; con il secondo deduceva violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa pronuncia sulla legittimità dei rilievi dell'avviso; con il terzo lamentava violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132, comma 2, c.p.c., nonché degli artt. 92 c.p.c. e 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione alla condanna alle spese. Il resistente ha depositato controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità. Ha affermato che, nel processo tributario, l'onere di specificità dei motivi di appello ex art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 è soddisfatto anche quando l'Amministrazione si limiti a riproporre in secondo grado le stesse ragioni poste a fondamento della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, poiché l'appello tributario ha carattere devolutivo pieno e mira al riesame della causa nel merito. In applicazione di tale principio, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà esaminare nel merito tutti i motivi di impugnazione originariamente proposti e riconsiderare anche la regolazione delle spese. I restanti motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato come parametro di specificità dell'atto di appello, in coordinamento con la disciplina speciale del processo tributario; non può essere applicato in modo da pretendere l'introduzione di motivi nuovi quando l'appello ripropone le ragioni già poste a base della pretesa dell'Ufficio.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    "i motivi specifici dell'impugnazione"

    L'atto di appello deve contenere motivi specifici, ma nel processo tributario tale requisito è soddisfatto anche dalla riproposizione delle stesse argomentazioni già difese in primo grado, in ragione del carattere devolutivo pieno dell'appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato come vizio processuale denunciato in cassazione per l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Dedotto nel secondo motivo per omessa pronuncia, motivo poi assorbito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Dedotti nel secondo motivo come norme sulla valutazione delle prove, motivo poi assorbito.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel terzo motivo in tema di motivazione della decisione tributaria, motivo assorbito.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di contenuto della sentenza, motivo assorbito.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo sulla condanna alle spese, questione rinviata al giudice del rinvio.

  • art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel terzo motivo sulla disciplina delle spese nel processo tributario, questione rinviata al giudice del rinvio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello non è limitato alla censura di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma realizza un riesame pieno del merito della controversia.
  • L'onere di specificità dei motivi di appello ex art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 è soddisfatto anche quando l'appellante ripropone le medesime ragioni difensive già svolte in primo grado, purché tali ragioni siano idonee a individuare le statuizioni contestate.
  • È errore di diritto dichiarare inammissibile l'appello tributario per genericità quando dall'atto di gravame e dalla stessa sentenza impugnata risulti che le critiche investono il contenuto dell'atto impositivo già contestato in primo grado.
  • La cassazione con rinvio per erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello comporta che il giudice di rinvio debba esaminare tutti i motivi originari di impugnazione e rivalutare anche la regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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