Cassazione Penale, Ordinanza n. 38098/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi assolutamente generici e privi della specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per plurimi episodi di furto in abitazione, sia tentati sia consumati. Nel ricorso, presentato tramite difensore, si deduceva in modo generico la mancanza di idonea motivazione della decisione impugnata e si contestava l'apparato argomentativo della sentenza di appello, ritenuto invece dalla Corte di cassazione coerente, logicamente immune da vizi e convergente con la motivazione del Tribunale. La Corte ha rilevato che i motivi non specificavano le ragioni di diritto né gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, difettando qualsiasi confronto con la motivazione delle sentenze di merito anche quanto al trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
I motivi di ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta; la genericità comporta inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi integra causa di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le censure devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; doglianze meramente assertive o generiche sono inammissibili.
- La semplice allegazione di una motivazione insufficiente non basta se la sentenza impugnata contiene un apparato argomentativo coerente, logico e conforme alle decisioni di merito.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37987/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38008/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38009/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38010/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38011/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38012/2025 del 24/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →