Cassazione Civile, Ordinanza n. 10251/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso presentata da un istituto bancario per somme versate a titolo di IRPEG e ILOR per gli anni d'imposta 1984 e 1985, comprensiva di interessi e di un preteso maggior danno da svalutazione monetaria. L'amministrazione non rispondeva e la banca impugnava il silenzio-rifiuto. I giudici di merito accoglievano la domanda ritenendo, tra l'altro, dovuti gli interessi relativi al 1984 con prescrizione decennale, non configurabile un rigetto implicito per la parte non rimborsata a seguito di un pagamento parziale, preclusa all'amministrazione la contestazione del credito per il 1985 per decorso dei termini di accertamento, e formato giudicato interno sul maggior danno da svalutazione monetaria per mancata impugnazione sul punto. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2948 c.c. per avere la CTR applicato la prescrizione decennale agli interessi, invece del termine quinquennale; 2) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992 per avere escluso che il rimborso parziale valesse come rigetto implicito della domanda residua; 3) violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c. per avere ritenuto preclusa la contestazione del credito esposto in dichiarazione perché erano scaduti i termini di accertamento; 4) violazione dell'art. 56 d.lgs. 546/1992, dell'art. 346 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. per avere riconosciuto il giudicato interno sul maggior danno da svalutazione monetaria.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei limiti indicati in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, che dovrà riesaminare la causa. In particolare, la Cassazione afferma che gli interessi sui rimborsi d'imposta si prescrivono in cinque anni; che il rimborso parziale, se non accompagnato da riserve o indicazioni interlocutorie, vale come rigetto implicito della parte non corrisposta ed è impugnabile nei termini; che l'amministrazione può contestare il credito del contribuente anche dopo la scadenza dei termini di accertamento, perché la decadenza opera solo rispetto ai propri crediti e non ai debiti; e che il maggior danno da svalutazione, pur potendo essere oggetto di giudicato interno se non impugnato, resta un'obbligazione accessoria esigibile solo se sia riconosciuto il credito principale. Il rinvio è disposto per chiarire, in fatto, se vi sia stato un rimborso parziale per il 1985 e per riesaminare la controversia alla luce dei principi esposti.
Norme richiamate
art. 2948 c.c.
Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie hanno autonomia rispetto al capitale e si prescrivono nel termine quinquennale, non in quello decennale.
art. 19 d.lgs. 546/1992
Il provvedimento di rimborso parziale, per la parte non accolta, è impugnabile come rifiuto espresso/implicito.
art. 21 d.lgs. 546/1992
Il termine di sessanta giorni decorre dalla notificazione del provvedimento che, anche per implicito, rigetti la domanda di rimborso residua.
art. 43 d.P.R. 600/1973
La scadenza dei termini di accertamento non impedisce all'amministrazione di contestare, in sede di rimborso, il credito esposto dal contribuente.
art. 2697 c.c.
La Corte richiama la regola generale sull'onere della prova nel contenzioso relativo al rimborso, ma ribadisce soprattutto la possibilità di contestazione del credito da parte dell'amministrazione.
art. 56 d.lgs. 546/1992
Le questioni non specificamente devolute in appello possono formare giudicato interno; tuttavia ciò non altera il carattere accessorio del credito per maggior danno rispetto all'obbligazione principale.
art. 346 c.p.c.
La mancata impugnazione di un capo della decisione può determinare acquiescenza sul punto non contestato.
art. 2909 c.c.
Il giudicato interno rende intangibile il capo non impugnato, ma solo nei limiti della sua effettiva autonomia rispetto alle altre questioni dipendenti.
Massime di principio
- In materia di rimborso d'imposta, il credito per interessi sulle somme da restituire è autonomo rispetto al capitale e si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., salvo atti interruttivi idonei.
- Il pagamento parziale di un'istanza di rimborso, se non accompagnato da riserve o da elementi che ne evidenzino la natura interlocutoria, integra rigetto implicito per la parte non rimborsata e deve essere impugnato nei termini di legge.
- Nel giudizio di rimborso, l'amministrazione finanziaria conserva il potere di contestare il credito del contribuente anche se sono decorsi i termini per l'accertamento in rettifica; tali termini operano sul piano dell'agire dell'ufficio, non su quello dell'eccezione in sede contenziosa.
- Il giudicato interno su un capo accessorio della decisione non consente di prescindere dal previo definitivo accertamento del credito principale, quando l'obbligazione accessoria ne dipenda logicamente e giuridicamente.
- In sede di rinvio, il giudice di merito deve verificare in fatto se il pagamento eseguito dall'amministrazione riguardi o meno la specifica pretesa restitutoria dedotta, perché da tale accertamento dipende la qualificazione giuridica del provvedimento come rimborso parziale o come diverso adempimento.
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