Sentenza n. 1174/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento di diniego della convocazione datato 8 settembre 2025 notificato al difensore in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della convocazione per il rilascio del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’8 settembre 2025 con cui l’Assessorato della Famiglia della Regione Siciliana aveva negato la convocazione per il rilascio del permesso di soggiorno, in ragione dell’annullamento del visto d’ingresso precedentemente ottenuto. Il ricorso è stato notificato e proposto nei confronti del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Trapani, anziché nei confronti dell’amministrazione che aveva adottato l’atto, individuata dal giudice nell’Assessorato della Famiglia della Regione Siciliana. Nonostante l’avviso contenuto nell’ordinanza cautelare del 17 dicembre 2025 circa possibili profili di inammissibilità, il difensore non ha provveduto a ricostituire il contraddittorio mediante notifica all’amministrazione corretta, né successivamente ha chiesto o consentito di valutare una rimessione in termini.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che l’amministrazione intimata non era quella competente e autrice del provvedimento impugnato. L’omessa ricostituzione del contraddittorio, anche dopo l’ordinanza cautelare che aveva segnalato il possibile vizio, ha impedito al Collegio di valutare la concessione della rimessione in termini. La parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente, liquidate in euro 1.000,00 oltre IVA, CPA e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la definizione del giudizio mediante dichiarazione di inammissibilità.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato in relazione all’avviso dato alle parti, nell’ordinanza cautelare, circa i possibili profili di inammissibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate dal Collegio; il testo non specifica ulteriormente la relativa interpretazione.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo deve essere notificato all’amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato; l’evocazione in giudizio di un’amministrazione diversa determina l’inammissibilità del ricorso quando il contraddittorio non venga successivamente correttamente instaurato.
- Quando il giudice segnala, anche mediante un’ordinanza cautelare, un possibile vizio relativo alla corretta instaurazione del contraddittorio, la mancata notificazione del ricorso all’amministrazione effettivamente competente impedisce di valutare una rimessione in termini e conduce alla definizione del giudizio in rito.
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